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sultato inferiore a undici anni ovvero supe-
riore a diciotto anni, la deduzione e` ammessa
se la durata del contratto non e`, rispettiva-
mente, inferiore a undici anni ovvero pari al-
meno a diciotto anni. Per i beni di cui all’ar-
ticolo 164, comma 1, lettera b), la deducibi-
lita` dei canoni di locazione finanziaria e` am-
messa a condizione che la durata del con-
tratto non sia inferiore al periodo di ammor-
tamento corrispondente al coefficiente stabi-
lito a norma del comma 2. La quota di inte-
ressi impliciti desunta dal contratto e` sog-
getta alle regole dell’articolo 96»;
o) all’articolo 102-bis, il comma 4 e`
abrogato;
p) all’articolo 108, comma 2, i periodi
dal secondo al quarto sono sostituiti dai se-
guenti: «Le spese di rappresentanza sono de-
ducibili nel periodo d’imposta di sosteni-
mento se rispondenti ai requisiti di inerenza
e congruita` stabiliti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, anche in fun-
zione della natura e della destinazione delle
stesse, del volume dei ricavi dell’attivita` ca-
ratteristica dell’impresa e dell’attivita` inter-
nazionale dell’impresa. Sono comunque de-
ducibili le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non supe-
riore a euro 50»;
q) all’articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole
da: «Gli ammortamenti dei beni materiali»
fino a: «, che hanno concorso alla forma-
zione del reddito.» sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le
parole: «per la parte corrispondente al rap-
porto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo
96» sono sostituite dalle seguenti: «per la
parte corrispondente al rapporto tra l’am-
montare dei ricavi e altri proventi che con-
corrono a formare il reddito d’impresa o
che non vi concorrono in quanto esclusi e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi»;
3) il comma 6 e` abrogato;
r) all’articolo 119, comma 1, lettera d),
la parola: «ventesimo» e` sostituita dalla se-
guente: «sedicesimo»;
s) l’articolo 122 e` sostituito dal se-
guente:
«Art. 122. – (Obblighi della societa` o
ente controllante). – 1. La societa` o ente
controllante presenta la dichiarazione dei
redditi del consolidato, calcolando il reddito
complessivo globale risultante dalla somma
algebrica dei redditi complessivi netti dichia-
rati da ciascuna delle societa` partecipanti al
regime del consolidato e procedendo alla li-
quidazione dell’imposta di gruppo secondo
le disposizioni attuative contenute nel de-
creto ministeriale di cui all’articolo 129 e
in quello di approvazione del modello an-
nuale di dichiarazione dei redditi»;
t) all’articolo 134, comma 1, la lettera
a) e` abrogata;
u) all’articolo 152, comma 2, e` ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: «Si ap-
plicano le disposizioni dell’articolo 101,
comma 6»;
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
z) dopo l’articolo 139 e` inserito il se-
guente:
«Art. 139-bis. – (Recupero delle perdite
compensate). – 1. Nell’ipotesi di interruzione
o di mancato rinnovo del consolidato mon-
diale, i dividendi o le plusvalenze derivanti
dal possesso o dal realizzo delle partecipa-
zioni nelle societa` consolidate, percepiti o
realizzate dall’ente o societa` consolidante
dal periodo d’imposta successivo all’ultimo
periodo di consolidamento, per la parte
esclusa o esente in base alle ordinarie regole,
concorrono a formare il reddito, fino a con-
correnza della differenza tra le perdite della
societa` estera che si considerano dedotte e i
redditi della stessa societa` inclusi nel conso-
lidato. La stessa regola si applica durante il
periodo di consolidamento in caso di ridu-
zione della percentuale di possesso senza il
venir meno del rapporto di controllo.