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2. Con il decreto di cui all’articolo 142
sono stabilite le disposizioni attuative del
comma 1 del presente articolo, anche per il
coordinamento con gli articoli 137 e 138»;
aa) all’articolo 172, comma 7, e` ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: «Le di-
sposizioni del presente comma si applicano
anche agli interessi indeducibili oggetto di ri-
porto in avanti di cui al comma 4 dell’arti-
colo 96».
34. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l),
m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si ap-
plicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007; per il primo e il secondo periodo d’im-
posta di applicazione, il limite di deducibilita`
degli interessi passivi e` aumentato di un im-
porto pari, rispettivamente, a 10.000 e a
5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma
33, lettere f) e g), numero 1), si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui
al comma 33, lettera h), ha effetto per le plu-
svalenze realizzate a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione
in misura pari all’84 per cento per le plusva-
lenze realizzate dalla predetta data fino a
concorrenza delle svalutazioni dedotte ai
fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a
quello in corso al 1º gennaio 2004. La dispo-
sizione di cui al comma 33, lettera n), nu-
mero 1), si applica a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e la disposizione di cui
al numero 2) della stessa lettera n), concer-
nente la durata minima dei contratti di loca-
zione finanziaria, si applica a decorrere dai
contratti stipulati a partire dal 1º gennaio
2008. In attesa della revisione generale dei
coefficienti di ammortamento tabellare, per
il solo periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, per i beni
nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello
stesso periodo, esclusi quelli indicati nella
lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 e
nel comma 7, primo periodo, dell’articolo
102-bis del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si
applica la riduzione a meta` del coefficiente
tabellare prevista dal comma 2 dell’articolo
102 del predetto testo unico, e l’eventuale
differenza non imputata a conto economico
puo` essere dedotta nella dichiarazione dei
redditi. La disposizione del periodo prece-
dente non assume rilievo ai fini del versa-
mento degli acconti relativi al secondo pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui
al comma 33, lettera q), numero 1), ha ef-
fetto dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma
restando l’applicazione in via transitoria
delle disposizioni dell’articolo 109, comma
4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo,
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente
della
Repubblica
n. 917
del
1986, nel testo previgente alle modifiche ap-
portate dalla presente legge, per il recupero
delle eccedenze risultanti alla fine del pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2007. Il contribuente ha tuttavia la facolta`
di eliminare il vincolo di disponibilita` gra-
vante sulle riserve in sospensione, ma senza
alcun effetto sui valori fiscali dei beni e de-
gli altri elementi, assoggettandole in tutto o
in parte a imposta sostitutiva con aliquota
dell’1 per cento; l’imposta sostitutiva deve
essere versata in unica soluzione entro il ter-
mine di versamento dell’imposta sul reddito
relativa al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli ac-
cantonamenti e le altre rettifiche di valore
imputati al conto economico a partire dall’e-
sercizio dal quale, in conseguenza della mo-
difica recata dal comma 33, lettera q), nu-
mero 1), decorre l’eliminazione delle dedu-
zioni extracontabili, possono essere discono-