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sciuti dall’Amministrazione finanziaria se
non coerenti con i comportamenti contabili
sistematicamente adottati nei precedenti eser-
cizi, salva la possibilita` per l’impresa di di-
mostrare la giustificazione economica di
detti componenti in base a corretti princı`pi
contabili. L’eliminazione della rettifica di
consolidamento concernente la quota imponi-
bile dei dividendi distribuiti dalle societa`
controllate, conseguente alle modifiche re-
cate dalle lettere s) e t) del comma 33, ha ef-
fetto dalle delibere di distribuzione adottate a
partire dal 1º settembre 2007, esclusa la de-
libera riguardante la distribuzione dell’utile
relativo all’esercizio anteriore a quello in
corso al 31 dicembre 2007. L’eliminazione
delle rettifiche di consolidamento concer-
nenti il regime di neutralita` per i trasferi-
menti infragruppo, conseguente alle modifi-
che recate dalla lettera v) del comma 33, si
applica ai trasferimenti effettuati a partire
dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 2007. Re-
sta ferma l’applicazione degli articoli 124,
comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1,
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
35. Tra le spese e gli altri componenti ne-
gativi indeducibili di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 90 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si
comprendono gli interessi passivi relativi a
finanziamenti contratti per l’acquisizione de-
gli immobili indicati al comma 1 dello stesso
articolo 90. La disposizione del periodo pre-
cedente costituisce norma di interpretazione
autentica.
36. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e` istituita una commis-
sione di studio sulla fiscalita` diretta e indi-
retta delle imprese immobiliari, con il com-
pito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’a-
dozione di modifiche normative, con effetto
anche a partire dal periodo d’imposta succes-
sivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
volte alla semplificazione e alla razionalizza-
zione del sistema vigente, tenendo conto
delle differenziazioni esistenti tra attivita` di
gestione e attivita` di costruzione e della pos-
sibilita` di prevedere, compatibilmente con le
esigenze di gettito, disposizioni agevolative
in funzione della politica di sviluppo dell’e-
dilizia abitativa, ferma restando, fino all’ap-
plicazione delle suddette modifiche norma-
tive, la non rilevanza ai fini dell’articolo 96
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, degli inte-
ressi passivi relativi a finanziamenti garantiti
da ipoteca su immobili destinati alla loca-
zione.
37. L’imprenditore individuale che alla
data del 30 novembre 2007 utilizza beni im-
mobili strumentali di cui all’articolo 43,
comma 2, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, puo`, entro il 30 aprile 2008,
optare per l’esclusione dei beni stessi dal pa-
trimonio dell’impresa, con effetto dal pe-
riodo di imposta in corso alla data del 1º
gennaio 2008, mediante il pagamento di
una imposta sostitutiva dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche, dell’imposta regio-
nale sulle attivita` produttive e dell’imposta
sul valore aggiunto, nella misura del 10 per
cento della differenza tra il valore normale
di tali beni ed il relativo valore fiscalmente
riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione
e` soggetta all’imposta sul valore aggiunto,
l’imposta sostitutiva e` aumentata di un im-
porto pari al 30 per cento dell’imposta sul
valore aggiunto applicabile al valore normale
con l’aliquota propria del bene. Per gli im-
mobili, il valore normale e` quello risultante
dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti
dalle singole leggi di imposta alla rendita ca-
tastale ovvero a quella stabilita ai sensi del-
l’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concer-
nente la procedura per l’attribuzione della
rendita catastale. L’imprenditore che si av-