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vale delle disposizioni di cui ai periodi pre-
cedenti deve versare il 40 per cento dell’im-
posta sostitutiva entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione relativa al periodo
di imposta in corso alla data del 1º gennaio
2007 e la restante parte in due rate di pari
importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16
marzo 2009, con i criteri di cui al decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti
interessi nella misura del 3 per cento annuo,
da versare contestualmente al versamento di
ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi
ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
38. Al fine di garantire l’invarianza del li-
vello di tassazione dei dividendi e delle plu-
svalenze, in relazione alla riduzione dell’ali-
quota dell’imposta sul reddito delle societa`
disposta dal comma 33 del presente articolo,
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze sono proporzionalmente rideter-
minate le percentuali di cui agli articoli 47,
comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma
3, del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
39. Con il medesimo decreto di cui al
comma 38 sono altresı` determinate la norma-
tiva transitoria e le relative decorrenze.
40. A decorrere dal periodo d’imposta
2008, le persone fisiche titolari di redditi
d’impresa e di redditi da partecipazione in
societa` in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato
possono optare per l’assoggettamento di tali
redditi a tassazione separata con l’aliquota
del 27,5 per cento, a condizione che i redditi
prodotti ovvero imputati per trasparenza non
siano prelevati o distribuiti. In caso di suc-
cessivo prelievo o distribuzione, i redditi
soggetti a tassazione separata concorrono a
formare il reddito complessivo imponibile e
l’imposta gia` versata si scomputa dall’impo-
sta corrispondente ai redditi prelevati o di-
stribuiti.
41. L’opzione prevista dal comma 40 non
e` esercitabile se le imprese o le societa` sono
in contabilita` semplificata. In apposito pro-
spetto della dichiarazione dei redditi deve es-
sere data indicazione del patrimonio netto
formato con gli utili non distribuiti dei pe-
riodi d’imposta nei quali e` applicato il re-
gime di cui al comma 40 e delle altre com-
ponenti del patrimonio netto. Le somme tra-
sferite dal patrimonio dell’impresa a quello
personale dell’imprenditore o dei soci, al
netto delle somme versate nello stesso pe-
riodo d’imposta, costituiscono prelievi degli
utili dell’esercizio in corso e, per l’ecce-
denza, di quelli degli esercizi precedenti.
L’importo che supera il patrimonio si consi-
dera prelievo degli utili dei periodi d’imposta
successivi, da assoggettare a tassazione in
tali periodi. In caso di revoca dell’opzione,
si considerano prelevati o distribuiti gli utili
ancora esistenti al termine dell’ultimo pe-
riodo d’imposta di applicazione del regime
opzionale.
42. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono dettate le disposi-
zioni attuative del regime di cui ai commi
40 e 41, con particolare riferimento, tra l’al-
tro, ai termini e alle modalita` dell’opzione, al
regime di imputazione delle perdite, al tratta-
mento delle riserve di utili, al versamento
dell’imposta e al coordinamento con le altre
disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi e in materia di accertamento.
43. In attesa della completa attuazione del-
l’articolo 119 della Costituzione, con partico-
lare riferimento alla individuazione delle re-
gole fondamentali per assicurare il coordina-
mento della finanza pubblica e del sistema
tributario di livello substatuale, l’imposta re-
gionale sulle attivita` produttive (IRAP) as-
sume la natura di tributo proprio della re-
gione e, a decorrere dal 1º gennaio 2009, e`
istituita con legge regionale. Al fine di assi-
curare il rispetto delle regole derivanti dal-
l’applicazione del patto di stabilita` e crescita
adottato dall’Unione europea e di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di finanza