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pubblica fissati a livello europeo, evitando
interferenze tra le scelte di bilancio delle re-
gioni e quelle dello Stato, resta comunque
ferma l’indeducibilita` dell’IRAP dalle impo-
ste statali. Le regioni non possono modifi-
care le basi imponibili; nei limiti stabiliti
dalle leggi statali, possono modificare l’ali-
quota, le detrazioni e le deduzioni, nonche´
introdurre speciali agevolazioni. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono all’attua-
zione del presente comma in conformita` al-
l’articolo 3, commi 158 e 159, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
44. Con accordo concluso a norma dell’ar-
ticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e` approvato lo schema di rego-
lamento-tipo regionale recante la disciplina
della liquidazione, dell’accertamento e della
riscossione dell’IRAP istituita con legge re-
gionale. Nell’ambito del regolamento di cui
al periodo precedente sono individuate le
norme derogabili dalle regioni; in ogni caso
il regolamento, al fine di evitare incrementi
di costi, stabilisce che le funzioni di liquida-
zione, accertamento e riscossione sono affi-
date all’Agenzia delle entrate.
45. Fino alla emanazione dei regolamenti
regionali conformi al regolamento-tipo di
cui al comma 44, lo svolgimento delle atti-
vita` di liquidazione, accertamento e riscos-
sione dell’IRAP, nei territori delle singole re-
gioni, prosegue nelle forme e nei modi previ-
sti dalla legislazione vigente alla data di en-
trata in vigore della presente legge.
46. Al fine di razionalizzare la disciplina
delle operazioni di riorganizzazione azien-
dale, al citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
a) all’articolo 172, e` aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«10-bis. Il regime dell’imposta sostitu-
tiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176
puo` essere applicato, con le modalita`, le con-
dizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla
societa` incorporante o risultante dalla fusione
per ottenere il riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio a seguito
di tali operazioni»;
b) all’articolo 173, e` aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«15-bis. Il regime dell’imposta sostitu-
tiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176
puo` essere applicato, con le modalita`, le con-
dizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla
societa` beneficiaria dell’operazione di scis-
sione per ottenere il riconoscimento fiscale
dei maggiori valori iscritti in bilancio a se-
guito di tali operazioni»;
c) all’articolo 175:
1) al comma 1, le parole: «di aziende
e» e le parole: «all’azienda o» sono sop-
presse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la rubrica e` sostituita dalla se-
guente: «Conferimenti di partecipazioni di
controllo o di collegamento»;
d) all’articolo 176:
1) al comma 1, le parole: «a condi-
zione che il soggetto conferitario rientri fra
quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere
a) e b)» sono soppresse;
2) il comma 2 e` sostituito dal se-
guente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche se il conferente o il conferi-
tario e` un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende si-
tuate nel territorio dello Stato»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i se-
guenti:
«2-bis. In caso di conferimento dell’unica
azienda dell’imprenditore individuale, la suc-
cessiva cessione delle partecipazioni ricevute
a seguito del conferimento e` disciplinata da-
gli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, as-