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sumendo come costo delle stesse l’ultimo va-
lore fiscale dell’azienda conferita.
2-ter. In luogo dell’applicazione delle di-
sposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa`
conferitaria puo` optare, nella dichiarazione
dei redditi relativa all’esercizio nel corso
del quale e` stata posta in essere l’operazione
o, al piu` tardi, in quella del periodo d’impo-
sta successivo, per l’applicazione, in tutto o
in parte, sui maggiori valori attribuiti in bi-
lancio agli elementi dell’attivo costituenti
immobilizzazioni materiali e immateriali re-
lativi all’azienda ricevuta, di un’imposta so-
stitutiva dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, dell’imposta sul reddito delle
societa` e dell’imposta regionale sulle attivita`
produttive, con aliquota del 12 per cento
sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per
cento sulla parte dei maggiori valori che ec-
cede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di
euro e del 16 per cento sulla parte dei mag-
giori valori che eccede i 10 milioni di euro. I
maggiori valori assoggettati a imposta sosti-
tutiva si considerano riconosciuti ai fini del-
l’ammortamento a partire dal periodo d’im-
posta nel corso del quale e` esercitata l’op-
zione; in caso di realizzo dei beni anterior-
mente al quarto periodo d’imposta succes-
sivo a quello dell’opzione, il costo fiscale e`
ridotto dei maggiori valori assoggettati a im-
posta sostitutiva e dell’eventuale maggior
ammortamento dedotto e l’imposta sostitu-
tiva versata e` scomputata dall’imposta sui
redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;
4) al comma 3, le parole: «il regime
di continuita` dei valori fiscali riconosciuti»
sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di
continuita` dei valori fiscali riconosciuti o di
imposizione sostitutiva» e le parole: «totale»
e «parziale» sono soppresse;
5) al comma 5, sono premesse le se-
guenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi
1, 2 e 2-bis,»;
6) il comma 6 e` abrogato.
47. Le disposizioni di cui al comma 46 si
applicano alle operazioni effettuate a partire
dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina
dell’imposta sostitutiva introdotta dal comma
46, lettera d), numero 3), puo` essere richiesta
anche per ottenere il riallineamento dei va-
lori fiscali ai maggiori valori di bilancio
iscritti in occasione di operazioni effettuate
entro il periodo d’imposta in corso al 31 di-
cembre 2007, nei limiti dei disallineamenti
ancora esistenti alla chiusura di detto periodo
o del periodo successivo. Con decreto di na-
tura non regolamentare del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze sono adottate le dispo-
sizioni attuative per l’esercizio e gli effetti
dell’opzione, per l’accertamento e la riscos-
sione dell’imposta sostitutiva e per il coordi-
namento con le disposizioni recate dai
commi da 242 a 249 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia
di agevolazioni alle operazioni di aggrega-
zioni aziendali. In caso di applicazione par-
ziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio del-
l’opzione puo` essere subordinato al rispetto
di limiti minimi. L’imposta sostitutiva deve
essere versata in tre rate annuali, la prima
delle quali pari al 30 per cento, la seconda
al 40 per cento e la terza al 30 per cento;
sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti
gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
48. L’eccedenza dedotta ai sensi dell’arti-
colo 109, comma 4, lettera b), del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel te-
sto previgente alle modifiche recate dalla
presente legge, puo` essere recuperata a tassa-
zione mediante opzione per l’applicazione di
un’imposta sostitutiva dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche, dell’imposta sul
reddito delle societa` e dell’imposta regionale
sulle attivita` produttive, con aliquota del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ri-
compresi nel limite di 5 milioni di euro,
del 14 per cento sulla parte dei maggiori va-
lori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro e del 16 per cento sulla parte