– 16 –
dei maggiori valori che eccede i 10 milioni
di euro. L’applicazione dell’imposta sostitu-
tiva puo` essere anche parziale e, in tal
caso, deve essere richiesta per classi omoge-
nee di deduzioni extracontabili. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono adottate
le disposizioni attuative per la definizione
delle modalita`, dei termini e degli effetti del-
l’esercizio dell’opzione. Si applicano le di-
sposizioni del comma 2-ter, secondo periodo,
dell’articolo 176 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986. L’imposta sostitutiva deve
essere versata in tre rate annuali, la prima
delle quali pari al 30 per cento, la seconda
al 40 per cento e la terza al 30 per cento;
sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti
gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
49. L’ammontare delle differenze tra va-
lori civili e valori fiscali degli elementi patri-
moniali delle societa` aderenti al consolidato
fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’e-
sercizio precedente a quello di esercizio del-
l’opzione per l’adesione al consolidato o di
rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai
sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
netto delle rettifiche gia` operate, puo` essere
assoggettato ad un’imposta sostitutiva del-
l’imposta sul reddito delle societa` nella mi-
sura del 6 per cento. La disposizione del pe-
riodo precedente si applica anche per le dif-
ferenze da riallineare ai sensi dell’articolo
115 del predetto testo unico. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono adottate
le relative disposizioni attuative.
50. Al fine di semplificare le regole di de-
terminazione della base imponibile dell’im-
posta regionale sulle attivita` produttive e di
separarne la disciplina applicativa e dichiara-
tiva da quella concernente le imposte sul red-
dito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
a) l’articolo 5 e` sostituito dal seguente:
«Art. 5. – (Determinazione del valore
della produzione netta delle societa` di capi-
tali e degli enti commerciali). – 1. Per i sog-
getti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), non esercenti le attivita` di cui agli articoli
6 e 7, la base imponibile e` determinata dalla
differenza tra il valore e i costi della produ-
zione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo
2425 del codice civile, con esclusione delle
voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e
d), 12) e 13), cosı` come risultanti dal conto
economico dell’esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai princı`pi contabili internazionali, la
base imponibile e` determinata assumendo le
voci del valore e dei costi della produzione
corrispondenti a quelle indicate nel comma
1.
3. Tra i componenti negativi non si consi-
derano comunque in deduzione: le spese per
il personale dipendente e assimilato classifi-
cate in voci diverse dalla citata voce di cui
alla lettera B), numero 9), dell’articolo
2425 del codice civile, nonche´ i costi, i com-
pensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera
b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del
presente decreto; la quota interessi dei ca-
noni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l’imposta co-
munale sugli immobili di cui al decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi
erogati in base a norma di legge, fatta ecce-
zione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche´ le plusvalenze e le minusvalenze de-
rivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa, ne` beni alla cui produzione o al
cui scambio e` diretta l’attivita` dell’impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione
del valore della produzione. Sono comunque
ammesse in deduzione quote di ammorta-
mento del costo sostenuto per l’acquisizione
di marchi d’impresa e a titolo di avviamento