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in misura non superiore a un diciottesimo del
costo indipendentemente dall’imputazione al
conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classifi-
cabili in voci del conto economico diverse da
quelle indicate al comma 1 concorrono alla
formazione della base imponibile se correlati
a componenti rilevanti della base imponibile
di periodi d’imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collo-
cazione nel conto economico, i componenti
positivi e negativi del valore della produ-
zione sono accertati secondo i criteri di cor-
retta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai princı`pi contabili
adottati dall’impresa»;
b) dopo l’articolo 5 e` inserito il se-
guente:
«Art. 5-bis. – (Determinazione del va-
lore della produzione netta delle societa` di
persone e delle imprese individuali). – 1.
Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma
1, lettera b), la base imponibile e` determinata
dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di
cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f)
e g), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle va-
riazioni delle rimanenze finali di cui agli ar-
ticoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e
l’ammontare dei costi delle materie prime,
sussidiarie e di consumo, delle merci, dei
servizi, dell’ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumen-
tali materiali e immateriali. Non sono dedu-
cibili: le spese per il personale dipendente
e assimilato; i costi, i compensi e gli utili in-
dicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5), dell’articolo 11 del presente decreto; la
quota interessi dei canoni di locazione finan-
ziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti; l’imposta comunale sugli immobili
di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma di legge concorrono comunque alla
formazione del valore della produzione, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indedu-
cibili. I componenti rilevanti si assumono se-
condo le regole di qualificazione, imputa-
zione temporale e classificazione valevoli
per la determinazione del reddito d’impresa
ai fini dell’imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime
di contabilita` ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione
netta secondo le regole di cui all’articolo 5.
L’opzione e` irrevocabile per tre periodi
d’imposta e deve essere comunicata con le
modalita` e nei termini stabiliti con provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle entrate
da emanare entro il 31 marzo 2008. Al ter-
mine del triennio l’opzione si intende tacita-
mente rinnovata per un altro triennio a meno
che l’impresa non opti, secondo le modalita`
e i termini fissati dallo stesso provvedimento
direttoriale, per la determinazione del valore
della produzione netta secondo le regole del
comma 1; anche in questo caso, l’opzione e`
irrevocabile per un triennio e tacitamente rin-
novabile»;
c) l’articolo 6 e` sostituito dal seguente:
«Art. 6. – (Determinazione del valore
della produzione netta delle banche e di altri
enti e societa` finanziari). – 1. Per le banche
e gli altri enti e societa` finanziari indicati
nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gen-
naio 1992, n. 87, e successive modificazioni,
salvo quanto previsto nei successivi commi,
la
base
imponibile
e`
determinata
dalla
somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita` agli
schemi risultanti dai provvedimenti emessi
ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d’intermediazione ridotto del
50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e
immateriali ad uso funzionale per un importo
pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un im-
porto pari al 90 per cento.