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2. Per le societa` di intermediazione mobi-
liare e gli intermediari, diversi dalle banche,
abilitati allo svolgimento dei servizi di inve-
stimento indicati nell’articolo 1 del testo
unico delle disposizioni in materia di inter-
mediazione finanziaria, di cui al decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nel-
l’albo previsto dall’articolo 20 dello stesso
decreto, assume rilievo la differenza tra la
somma degli interessi attivi e proventi assi-
milati relativi alle operazioni di riporto e di
pronti contro termine e le commissioni attive
riferite ai servizi prestati dall’intermediario e
la somma degli interessi passivi e oneri assi-
milati relativi alle operazioni di riporto e di
pronti contro termine e le commissioni pas-
sive riferite ai servizi prestati dall’interme-
diario.
3. Per le societa` di gestione dei fondi co-
muni di investimento, di cui al citato testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, si
assume la differenza tra le commissioni at-
tive e passive.
4. Per le societa` di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le com-
missioni di sottoscrizione e le commissioni
passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e
4, si deducono i componenti negativi di cui
alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura
ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assu-
mono cosı` come risultanti dal conto econo-
mico dell’esercizio redatto secondo i criteri
contenuti nei provvedimenti della Banca
d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio
2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del de-
creto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e
pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006.
Si applica il comma 4 dell’articolo 5.
7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano
dei cambi, per i quali assumono rilevanza i
bilanci compilati in conformita` ai criteri di
rilevazione e di redazione adottati dalla
Banca centrale europea ai sensi dello Statuto
del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa
formulate in materia, la base imponibile e`
determinata dalla somma algebrica delle se-
guenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, prov-
vigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di
banconote;
d) risultato netto della redistribuzione
del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali e immateriali, nella misura del 90
per cento;
f) spese di amministrazione, nella mi-
sura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi prece-
denti non e` comunque ammessa la dedu-
zione: dei costi, dei compensi e degli utili in-
dicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5), dell’articolo 11; della quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; dell’imposta comunale sugli im-
mobili di cui al decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 504. I contributi erogati in base
a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche´ le plu-
svalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono
beni strumentali per l’esercizio dell’impresa,
ne` beni alla cui produzione o al cui scambio
e` diretta l’attivita` dell’impresa, concorrono in
ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in de-
duzione quote di ammortamento del costo
sostenuto per l’acquisizione di marchi d’im-
presa e a titolo di avviamento in misura
non superiore a un diciottesimo del costo in-
dipendentemente dall’imputazione al conto
economico.
9. Per le societa` la cui attivita` consiste, in
via esclusiva o prevalente, nella assunzione
di partecipazioni in societa` esercenti attivita`
diversa da quella creditizia o finanziaria,