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per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione,
ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco ge-
nerale dei soggetti operanti nel settore finan-
ziario, la base imponibile e` determinata ag-
giungendo al risultato derivante dall’applica-
zione dell’articolo 5 la differenza tra gli inte-
ressi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati»;
d) l’articolo 7 e` sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Determinazione del valore
della produzione netta delle imprese di assi-
curazione). – 1. Per le imprese di assicura-
zione, la base imponibile e` determinata ap-
portando alla somma dei risultati del conto
tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto
tecnico dei rami vita (voce 80) del conto
economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumen-
tali, ovunque classificati, e le altre spese di
amministrazione (voci 24 e 70), sono deduci-
bili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti
nella misura del 50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comun-
que ammessi in deduzione: le spese per il
personale dipendente e assimilato ovunque
classificate nonche´ i costi, i compensi e gli
utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri
da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le
perdite e le riprese di valore dei crediti; la
quota interessi dei canoni di locazione finan-
ziaria, desunta dal contratto; l’imposta comu-
nale sugli immobili di cui al decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di
legge, fatta eccezione per quelli correlati a
costi indeducibili, nonche´ le plusvalenze e
le minusvalenze derivanti dalla cessione di
immobili che non costituiscono beni stru-
mentali per l’esercizio dell’impresa, ne` beni
alla cui produzione o al cui scambio e` diretta
l’attivita` dell’impresa, concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della produ-
zione. Sono comunque ammesse in dedu-
zione quote di ammortamento del costo so-
stenuto per l’acquisizione di marchi d’im-
presa e a titolo di avviamento in misura
non superiore a un diciottesimo del costo in-
dipendentemente dall’imputazione al conto
economico.
4. I componenti positivi e negativi si assu-
mono cosı` come risultanti dal conto econo-
mico dell’esercizio redatto in conformita` ai
criteri contenuti nel decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impar-
tite dall’ISVAP con il provvedimento n. 735
del 1º dicembre 1997, pubblicato nel supple-
mento
ordinario
alla
Gazzetta
Ufficiale
n. 289 del 12 dicembre 1997»;
e) all’articolo 8, comma 1, e` aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I compensi, i
costi e gli altri componenti si assumono
cosı` come rilevanti ai fini della dichiarazione
dei redditi»;
f) all’articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e
3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a
10.000»
sono
sostituite,
rispettivamente,
dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a
9.200»;
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1)
e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole:
«di cui all’articolo 81» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche´ i compensi attribuiti per
obblighi di fare, non fare o permettere, di
cui all’articolo 67»;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al comma 4-bis, le parole: «euro
8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro
2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro
3.700» e «euro 1.850», ed e` aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«d-bis) per i soggetti di cui all’arti-
colo 3, comma 1, lettere b) e c), l’importo
delle deduzioni indicate nelle precedenti let-
tere e` aumentato, rispettivamente, di euro
2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;