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3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai
commi 1 e 2 si intendono al netto delle ope-
razioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passivita` preesi-
stenti con ammortamento a carico dello
Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si
realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni
sono prioritariamente destinate a realizzare
gli obiettivi di indebitamento netto delle pub-
bliche amministrazioni e sui saldi di finanza
pubblica definiti dal Documento di program-
mazione economico-finanziaria 2008-2011.
In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi,
le maggiori entrate sono destinate alla ridu-
zione della pressione fiscale nei confronti
dei lavoratori dipendenti, da realizzare me-
diante l’incremento della misura della detra-
zione per i redditi di lavoro dipendente di cui
all’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni. A tale scopo, le
maggiori entrate di carattere permanente,
come risultanti nel provvedimento previsto
dall’articolo 17, primo comma, della legge
5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un ap-
posito fondo istituito presso il Ministero del-
l’economia e delle finanze, finalizzato al
conseguimento dell’obiettivo dell’incremento
della citata detrazione, da corrispondere,
sulla base delle risorse effettivamente dispo-
nibili, a decorrere dal periodo d’imposta
2008, salvo che si renda necessario assicu-
rare la copertura finanziaria di interventi ur-
genti e imprevisti necessari per fronteggiare
calamita` naturali ovvero indifferibili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del
Paese. La misura dell’incremento di cui al
periodo precedente, in ogni caso non infe-
riore al 20 per cento per le fasce di reddito
piu` basse, e` rideterminabile dalla legge fi-
nanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera b), della citata legge n. 468 del
1978, e successive modificazioni.
5. All’articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2
sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unita` im-
mobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si detrae un ulteriore im-
porto pari all’1,33 per mille della base impo-
nibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detra-
zione, comunque non superiore a 200 euro,
viene fruita fino a concorrenza del suo am-
montare ed e` rapportata al periodo dell’anno
durante il quale si protrae la destinazione di
abitazione principale. Se l’unita` immobiliare
e` adibita ad abitazione principale da piu` sog-
getti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al
comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni
ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9».
6. All’articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
a) dopo il comma 2 e` inserito il se-
guente:
«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1
puo` fissare, a decorrere dall’anno di imposta
2009, un’aliquota agevolata dell’imposta co-
munale sugli immobili inferiore al 4 per
mille per i soggetti passivi che installino im-
pianti a fonte rinnovabile per la produzione
di energia elettrica o termica per uso dome-
stico, limitatamente alle unita` immobiliari
oggetto di detti interventi e per la durata
massima di tre anni per gli impianti termici
solari e di cinque anni per tutte le altre tipo-
logie di fonti rinnovabili. Le modalita` per il
riconoscimento dell’agevolazione di cui al
presente comma sono disciplinate con rego-
lamento adottato ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni»;