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5) al comma 4-bis.1, le parole: «pari
a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti:
«pari a euro 1.850»;
g) l’articolo 11-bis e` abrogato;
h) all’articolo 16, comma 1, le parole:
«l’aliquota del 4,25 per cento» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «l’aliquota del 3,9 per
cento».
51. Le disposizioni di cui al comma 50 si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. L’ammontare complessivo dei compo-
nenti negativi dedotti dalla base imponibile
IRAP fino al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007 previa indicazione nell’ap-
posito prospetto di cui all’articolo 109,
comma 4, lettera b), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e` recuperato
a tassazione in sei quote costanti a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla suddetta data del 31 dicembre
2007; in corrispondenza di tale recupero, si
determina lo svincolo, per la quota IRAP,
delle riserve in sospensione indicate nel sud-
detto prospetto. Per le quote residue dei
componenti negativi la cui deduzione sia
stata rinviata in applicazione della prece-
dente disciplina dell’IRAP continuano ad ap-
plicarsi le regole precedenti, ad eccezione
delle quote residue derivanti dall’applica-
zione del comma 3 dell’articolo 111 del ci-
tato testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 917 del 1986, il
cui ammontare complessivo e` deducibile in
sei quote costanti a partire dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso alla sud-
detta data del 31 dicembre 2007. Resta
fermo il concorso alla formazione della
base imponibile delle quote residue delle
plusvalenze o delle altre componenti positive
conseguite fino al periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia
stata rateizzata in applicazione della prece-
dente disciplina.
52. Ferma restando la disciplina ordinaria
in materia di accertamento e di riscossione
prevista dal decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2007, la dichiarazione annuale del-
l’imposta regionale sulle attivita` produttive
non deve essere piu` presentata in forma uni-
ficata e deve essere presentata direttamente
alla regione o alla provincia autonoma di do-
micilio fiscale del soggetto passivo. Con de-
creto di natura non regolamentare del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i
nuovi termini e le modalita` di presentazione
della dichiarazione IRAP e sono dettate le
opportune disposizioni di coordinamento.
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche
in deroga alle disposizioni previste dalle sin-
gole leggi istitutive, i crediti d’imposta da in-
dicare nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi possono essere utilizzati nel limite an-
nuale di 250.000 euro. L’ammontare ecce-
dente e` riportato in avanti anche oltre il li-
mite temporale eventualmente previsto dalle
singole leggi istitutive ed e` comunque com-
pensabile per l’intero importo residuo a par-
tire dal terzo anno successivo a quello in cui
si genera l’eccedenza. Il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito
d’imposta di cui all’articolo 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica
al credito d’imposta di cui all’articolo 1,
comma 271, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
54. Nei limiti dello stanziamento di cui al
comma 56, le disposizioni del comma 53,
primo e secondo periodo, con particolare ri-
ferimento alle imprese impegnate in processi
di ricerca e sviluppo, non si applicano alle
imprese ubicate nelle aree delle regioni Cala-
bria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili
alle deroghe previste dall’articolo 87, para-
grafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo