background image
– 21 –
della Comunita` europea, con un fatturato an-
nuo non superiore a euro 5.000.000:
a) che beneficiano delle disposizioni di
cui ai commi da 242 a 249 della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296;
b) le cui azioni sono ammesse alla quo-
tazione in un mercato regolamentato a decor-
rere dal periodo d’imposta in corso al 1º gen-
naio 2007.
55. L’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 54, con particolare riferimento
alle imprese impegnate in processi di ricerca
e sviluppo, e` subordinata alla presentazione
all’Agenzia delle entrate di una istanza pre-
ventiva ai sensi dell’articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare
la sussistenza dei requisiti previsti dal mede-
simo comma 54.
56. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, e` istituito un
Fondo destinato alle finalita` di cui al comma
54, con dotazione nel limite di 10 milioni di
euro, a decorrere dall’anno 2008. Con de-
creto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze sono emanate le disposizioni di appli-
cazione dei commi 54 e 55, anche al fine di
stabilire le procedure per assicurare il ri-
spetto del limite di stanziamento di cui al
primo periodo.
57.
L’efficacia
delle
disposizioni
dei
commi da 54 a 56 e` subordinata, ai sensi del-
l’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitu-
tivo della Comunita` europea, all’autorizza-
zione della Commissione europea.
58. In attesa del riordino della disciplina
del reddito d’impresa, conseguente al com-
pleto recepimento delle direttive 2001/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2003, al fine di razionalizzare e semplificare
il processo di determinazione del reddito dei
soggetti tenuti all’adozione dei princı`pi conta-
bili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto
delle specificita` delle imprese del settore ban-
cario e finanziario, al testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 83, comma 1, le parole:
«aumentato o diminuito dei componenti che
per effetto dei princı`pi contabili internazio-
nali sono imputati direttamente a patrimo-
nio» sono soppresse ed e` aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per i soggetti che redi-
gono il bilancio in base ai princı`pi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, an-
che in deroga alle disposizioni dei successivi
articoli della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e clas-
sificazione in bilancio previsti da detti prin-
cı`pi contabili»;
b) all’articolo 85, il comma 3 e` sosti-
tuito dai seguenti:
«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e)
del comma 1 costituiscono immobilizzazioni
finanziarie se sono iscritti come tali nel bi-
lancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princı`pi
contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 luglio 2002, si conside-
rano immobilizzazioni finanziarie gli stru-
menti finanziari diversi da quelli detenuti
per la negoziazione»;
c) all’articolo 87, comma 1, lettera a),
la parola: «diciottesimo» e` sostituita dalla se-
guente: «dodicesimo»;
d) all’articolo 89, dopo il comma 2 e` in-
serito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i sog-
getti che redigono il bilancio in base ai prin-
cı`pi contabili internazionali di cui al regola-
mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e