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strumenti finanziari similari alle azioni dete-
nuti per la negoziazione concorrono per il
loro intero ammontare alla formazione del
reddito nell’esercizio in cui sono percepiti»;
e) all’articolo 94, dopo il comma 4 e` in-
serito il seguente:
«4-bis. In deroga al comma 4, per i sog-
getti che redigono il bilancio in base ai prin-
cı`pi contabili internazionali di cui al regola-
mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell’articolo 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base
alla corretta applicazione di tali princı`pi as-
sume rilievo anche ai fini fiscali»;
f) all’articolo 101:
1) il comma 1-bis e` abrogato;
2) dopo il comma 2 e` inserito il se-
guente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i sog-
getti che redigono il bilancio in base ai prin-
cı`pi contabili internazionali di cui al regola-
mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell’articolo 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), che si conside-
rano immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell’articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo
le disposizioni dell’articolo 110, comma 1-
bis»;
g) all’articolo 103, dopo il comma 3 e`
inserito il seguente:
«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilan-
cio in base ai princı`pi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, la deduzione del costo dei mar-
chi d’impresa e dell’avviamento e` ammessa
alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescin-
dere dall’imputazione al conto economico»;
h) all’articolo 109, dopo il comma 3-
quater e` inserito il seguente:
«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-
quater non si applicano ai soggetti che redi-
gono il bilancio in base ai princı`pi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002»;
i) all’articolo 110, dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In deroga alle disposizioni delle
lettere c), d) ed e) del comma 1, per i sog-
getti che redigono il bilancio in base ai prin-
cı`pi contabili internazionali di cui al regola-
mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni
indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e),
che si considerano immobilizzazioni finan-
ziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso
articolo, imputati a conto economico in
base alla corretta applicazione di tali prin-
cı`pi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica
solo per le azioni, le quote e gli strumenti fi-
nanziari similari alle azioni che si conside-
rano immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell’articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti
finanziari similari alle azioni, posseduti per
un periodo inferiore a quello indicato nell’ar-
ticolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri
requisiti previsti al comma 1 del medesimo
articolo 87, il costo e` ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la
quota esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilan-
cio in base ai princı`pi contabili internazionali
di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/
2002, i componenti positivi e negativi che
derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali princı`pi,
delle passivita` assumono rilievo anche ai
fini fiscali»;
l) all’articolo 112, dopo il comma 3 e`
inserito il seguente:
«3-bis. In deroga al comma 3, per i sog-
getti che redigono il bilancio in base ai prin-
cı`pi contabili internazionali di cui al regola-