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mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i
componenti negativi imputati al conto econo-
mico in base alla corretta applicazione di tali
princı`pi assumono rilievo anche ai fini fi-
scali».
59. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e` abro-
gato. Resta ferma l’applicazione delle dispo-
sizioni dell’articolo 13 del predetto decreto
legislativo.
60. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da emanare ai sensi del-
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di
attuazione e di coordinamento delle norme
contenute nei commi 58 e 59. In particolare,
il decreto deve prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai
fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni
temporali e classificazioni adottate in base
alla corretta applicazione dei princı`pi conta-
bili internazionali di cui al citato regola-
mento (CE) n. 1606/2002 determini doppia
deduzione o nessuna deduzione di compo-
nenti negativi ovvero doppia tassazione o
nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il tratta-
mento ai fini fiscali delle transazioni che ve-
dano coinvolti soggetti che redigono il bilan-
cio di esercizio in base ai richiamati princı`pi
contabili internazionali e soggetti che redi-
gono il bilancio in base ai princı`pi contabili
nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei princı`pi
contabili internazionali in materia di aggre-
gazioni aziendali con la disciplina fiscale in
materia di operazioni straordinarie, anche ai
fini del trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei
princı`pi contabili internazionali con le norme
sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei princı`pi
contabili internazionali in materia di cancel-
lazione delle attivita` e passivita` dal bilancio
con la disciplina fiscale relativa alle perdite
e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le di-
sposizioni contenute nel decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, con particolare ri-
guardo alle disposizioni relative alla prima
applicazione dei princı`pi contabili internazio-
nali;
g) i criteri di coordinamento per il trat-
tamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in
base ai princı`pi contabili internazionali, a di-
retta riduzione del patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trat-
tamento delle spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuita`
dei valori da assumere ai sensi delle disposi-
zioni di cui al comma 58 con quelli assunti
nei precedenti periodi di imposta.
61. Le disposizioni recate dai commi 58 e
59 si applicano a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2007. Per i periodi d’imposta prece-
denti, sono fatti salvi gli effetti sulla determi-
nazione dell’imposta prodotti dai comporta-
menti adottati sulla base della corretta appli-
cazione dei princı`pi contabili internazionali,
purche´ coerenti con quelli che sarebbero de-
rivati dall’applicazione delle disposizioni in-
trodotte dal comma 58.
62. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai princı`pi contabili internazionali di
cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002,
a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
63. All’articolo 73, ultimo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle di-
chiarazioni e dei versamenti di cui al prece-
dente periodo non si tiene conto delle ecce-
denze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni
annuali relative al periodo d’imposta prece-