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dente, degli enti e societa` diversi da quelli
per i quali anche in tale periodo d’imposta
l’ente o societa` controllante si e` avvalso
della facolta` di cui al presente comma. Alle
eccedenze detraibili degli enti e delle societa`
per i quali trova applicazione la disposizione
di cui al precedente periodo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 30».
64. La disposizione di cui al comma 63 si
applica a partire dalla liquidazione IVA di
gruppo relativa all’anno 2008.
65. Il quinto periodo del comma 1 dell’ar-
ticolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell’arti-
colo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, e` soppresso.
In relazione a quanto previsto dal primo pe-
riodo del presente comma e in considera-
zione dell’effettivo utilizzo dei crediti d’im-
posta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finan-
ziarie a tale fine preordinate, esistenti presso
la contabilita` speciale 1778 – Fondi di bilan-
cio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le
predette risorse sono versate al bilancio dello
Stato nella misura di 450 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 525 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2009 e 2010.
66. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
a) al comma 280, secondo periodo, la
parola: «15» e` sostituita dalla seguente: «40»;
b) al comma 281, la parola: «15» e` so-
stituita dalla seguente: «50»;
c) il comma 284 e` abrogato.
67. In attuazione del parere motivato della
Commissione
delle
Comunita`
europee
n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al de-
creto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, sono apportate le se-
guenti modifiche:
a) all’articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo
le parole: «soggetti non residenti nel territo-
rio dello Stato» sono inserite le seguenti:
«diversi dalle societa` ed enti indicati nel
comma 3-ter,»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le
parole: «azionisti di risparmio» sono inserite
le seguenti: «e dalle societa` ed enti indicati
nel comma 3-ter»;
3) al comma 3-bis, primo periodo, le
parole: «di cui al comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;
4) dopo il comma 3-bis e` inserito il
seguente:
«3-ter. La ritenuta e` operata a titolo di
imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento
sugli utili corrisposti alle societa` e agli enti
soggetti ad un’imposta sul reddito delle so-
cieta` negli Stati membri dell’Unione europea
e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spa-
zio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle par-
tecipazioni, agli strumenti finanziari di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), del pre-
detto testo unico e ai contratti di associa-
zione in partecipazione di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, non relativi a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato»;
b) all’articolo 27-bis, commi 1, alinea, e
3, le parole: «al terzo comma» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e
3-ter»;
c) all’articolo 27-ter, comma 1, le pa-
role: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle se-
guenti: «commi 1, 3 e 3-ter».
68. Le disposizioni di cui al comma 67 si
applicano agli utili formatisi a partire dall’e-
sercizio successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2007. A tal fine, le societa` ed enti
che distribuiscono i dividendi indicano in di-
chiarazione gli ammontari degli utili o delle
riserve di utili formatisi a partire dall’eserci-