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zio di cui al periodo precedente e di quelli
formati in altri esercizi.
69. Fino all’emanazione del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze ai
sensi dell’articolo 168-bis del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, intro-
dotto dal comma 83, lettera n), del presente
articolo, ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni del comma 3-ter dell’articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre
1973,
n. 600,
introdotto
dal
comma 67, lettera a), numero 4), del pre-
sente articolo, gli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo sono quelli
inclusi nella lista di cui al decreto del Mini-
stro delle finanze 4 settembre 1996, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato
in
attuazione
dell’articolo
11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo
1º aprile 1996, n. 239.
70. Al fine di favorire la crescita dimen-
sionale delle aggregazioni professionali, fun-
zionale al miglioramento della qualita` dei
servizi forniti alla collettivita` e dell’organiz-
zazione del lavoro, agli studi professionali
associati o alle altre entita` giuridiche, anche
in forma societaria, risultanti dall’aggrega-
zione di almeno quattro ma non piu` di dieci
professionisti, e` attribuito un credito d’impo-
sta di importo pari al 15 per cento dei costi
sostenuti per l’acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, dei beni indicati al
comma 73, nonche´ per l’ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione degli immo-
bili utilizzati, che per le loro caratteristiche
sono imputabili ad incremento del costo dei
beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei me-
dici convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale, per le specifiche esigenze di orga-
nizzazione dei servizi di medicina primaria, i
limiti minimo e massimo del numero di pro-
fessionisti interessati all’operazione di aggre-
gazione, di cui al precedente periodo, pos-
sono essere elevati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze.
71. Il credito d’imposta di cui al comma
70 spetta, con riferimento alle operazioni di
aggregazione effettuate nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010,
per i costi sostenuti a partire dalla data in cui
l’operazione di aggregazione risulta effet-
tuata e nei successivi dodici mesi.
72. Il credito d’imposta di cui al comma
70, spettante a condizione che tutti i soggetti
partecipanti alle operazioni di aggregazione
esercitino l’attivita` professionale esclusiva-
mente all’interno della struttura risultante
dall’aggregazione, ovvero, per i servizi di
medicina primaria, a condizioni diverse spe-
cificatamente stabilite con il decreto di cui al
comma 70, non si applica alle strutture che
in forma associata si limitano ad eseguire at-
tivita` meramente strumentali per l’esercizio
dell’attivita` professionale.
73. Il credito d’imposta di cui al comma
70 e` commisurato all’ammontare comples-
sivo dei costi sostenuti per l’acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrez-
zature informatiche, macchine d’ufficio, im-
pianti ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti con-
cernenti nuove tecnologie di servizi.
74. Il credito d’imposta di cui al comma
70, indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi, e` utilizzabile in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modifica-
zioni.
75. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da emanare di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro della giustizia, sono determi-
nate le modalita` di attuazione delle disposi-
zioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono sta-
bilite le procedure di monitoraggio e di con-
trollo, nonche´ specifiche cause di revoca, to-
tale o parziale, del credito d’imposta e di ap-
plicazione delle sanzioni, anche nei casi in
cui, nei tre anni successivi all’aggregazione,