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il numero dei professionisti associati si ri-
duca in modo significativo rispetto a quello
esistente dopo l’aggregazione.
76. L’efficacia delle disposizioni di cui ai
commi da 70 a 75 e` subordinata, ai sensi del-
l’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che
istituisce la Comunita` europea, all’autorizza-
zione della Commissione europea.
77. All’articolo 74-ter del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo il comma 8 e` inserito il se-
guente:
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo
possono, per le prestazioni di organizzazione
di convegni, congressi e simili, applicare il
regime ordinario dell’imposta. In tali casi le
agenzie di viaggi e turismo possono detrarre
l’imposta dovuta o versata per i servizi da
esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta
di operazioni effettuate a diretto vantaggio
del cliente. Il diritto alla detrazione sorge
nel momento in cui diventa esigibile l’impo-
sta per la prestazione in relazione alla quale
le agenzie di viaggi e turismo optano per il
regime ordinario dell’imposta. Qualora appli-
chino sia il regime ordinario dell’imposta sia
il regime speciale d’imposizione sul margine,
le agenzie di viaggi e turismo devono regi-
strare separatamente nella propria contabilita`
le operazioni che rientrano in ciascuno di tali
regimi».
78. L’efficacia della disposizione di cui al
comma 77 e` subordinata alla concessione di
una deroga, ai sensi e alle condizioni dell’ar-
ticolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte
dei competenti organi comunitari.
79. Al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla tabella A, parte III, al numero
123), le parole: «spettacoli di burattini e ma-
rionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle
seguenti: «spettacoli di burattini, marionette
e maschere, compresi corsi mascherati e in
costume, ovunque tenuti»;
b) alla tabella C:
1) al numero 3), le parole: «corsi ma-
scherati e in costume,» sono soppresse;
2) al numero 4), le parole: «spettacoli
di burattini e marionette ovunque tenuti»
sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi
corsi mascherati e in costume, ovunque te-
nuti».
80. Al fine di armonizzare la legislazione
italiana con la normativa comunitaria, le pre-
stazioni professionali specifiche di medicina
legale sono assoggettate al regime ordinario
dell’imposta sul valore aggiunto a decorrere
dal periodo d’imposta 2005.
81. La disposizione contenuta nel terzo pe-
riodo del comma 8 dell’articolo 36 del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che per ciascun immo-
bile strumentale le quote di ammortamento
dedotte nei periodi di imposta precedenti al
periodo di imposta in corso al 4 luglio
2006 calcolate sul costo complessivo sono ri-
ferite proporzionalmente al costo dell’area e
al costo del fabbricato.
82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal-
l’applicazione delle norme, oggetto di man-
cata conversione, di cui all’articolo 1 del de-
creto-legge 3 agosto 2007, n. 118.
83. Al testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, il comma 2-bis e` sosti-
tuito dal seguente:
«2-bis. Si considerano altresı` residenti,
salvo prova contraria, i cittadini italiani can-
cellati dalle anagrafi della popolazione resi-
dente e trasferiti in Stati o territori diversi
da quelli individuati con decreto del Ministro