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168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente
ai quali, a seguito dell’esercizio dell’inter-
pello secondo le modalita` del comma 5, let-
tera b), dell’articolo 167, siano rispettate le
condizioni di cui alla lettera c) del comma
1 dell’articolo 87»;
h) all’articolo 110:
1) il comma 10 e` sostituito dal se-
guente:
«10. Non sono ammessi in deduzione le
spese e gli altri componenti negativi deri-
vanti da operazioni intercorse con imprese
residenti ovvero localizzate in Stati o territori
diversi da quelli individuati nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi del-
l’articolo 168-bis. Tale deduzione e` ammessa
per le operazioni intercorse con imprese resi-
denti o localizzate in Stati dell’Unione euro-
pea o dello Spazio economico europeo in-
clusi nella lista di cui al citato decreto»;
2) al comma 12-bis, le parole: «Stati
o territori non appartenenti all’Unione euro-
pea aventi regimi fiscali privilegiati» sono
sostituite dalle seguenti: «Stati o territori di-
versi da quelli individuati nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’ar-
ticolo 168-bis. Tale disposizione non si ap-
plica ai professionisti domiciliati in Stati del-
l’Unione europea o dello Spazio economico
europeo inclusi nella lista di cui al citato de-
creto»;
i) all’articolo 132, comma 4, secondo
periodo, le parole: «residenti in uno Stato o
territori diversi da quelli a regime fiscale pri-
vilegiato di cui al decreto ministeriale ema-
nato ai sensi dell’articolo 167, comma 4»
sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli
Stati o territori di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168- bis»;
l) all’articolo 167:
1) al comma 1, primo periodo, le pa-
role: «Stati o territori con regime fiscale pri-
vilegiato» sono sostituite dalle seguenti:
«Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze
emanato
ai
sensi
dell’articolo
168-bis»;
2) al comma 1, secondo periodo, le
parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali
privilegiati» sono sostituite dalle seguenti:
«situate in Stati o territori diversi da quelli
di cui al citato decreto»;
3) il comma 4 e` abrogato;
4) al comma 5, lettera b), le parole:
«dalle partecipazioni non consegue l’effetto
di localizzare i redditi in Stati o territori in
cui sono sottoposti a regimi fiscali privile-
giati di cui al comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle partecipazioni non consegue
l’effetto di localizzare i redditi in Stati o ter-
ritori diversi da quelli di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze ema-
nato ai sensi dell’articolo 168-bis»;
m) all’articolo 168:
1) al comma 1, primo periodo, le pa-
role: «Stati o territori con regime fiscale pri-
vilegiato» sono sostituite dalle seguenti:
«Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis»;
2) al comma 1, il secondo periodo e`
sostituito dal seguente: «La norma di cui al
presente comma non si applica per le parte-
cipazioni in soggetti residenti negli Stati o
territori di cui al citato decreto relativamente
ai redditi derivanti da loro stabili organizza-
zioni situate in Stati o territori diversi da
quelli di cui al medesimo decreto»;
n) dopo l’articolo 168 e` inserito il se-
guente:
«Art. 168-bis. – (Paesi e territori che
consentono un adeguato scambio di informa-
zioni). – 1. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze sono individuati gli
Stati e territori che consentono un adeguato
scambio di informazioni, ai fini dell’applica-
zione delle disposizioni contenute negli arti-
coli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma
3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente te-
sto unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, non-