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che´ nell’articolo 27, comma 3-ter, del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, e successive modifica-
zioni, nell’articolo 10-ter, commi 1 e 9, della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e
6, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni,
nell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1
sono individuati gli Stati e territori che con-
sentono un adeguato scambio di informazioni
e nei quali il livello di tassazione non e` sen-
sibilmente inferiore a quello applicato in Ita-
lia, ai fini dell’applicazione delle disposi-
zioni contenute negli articoli 47, comma 4,
68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3,
132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168,
comma 1, del presente testo unico, nonche´
negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma
3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni».
84. Al decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo e` so-
stituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli in-
dicati nel precedente periodo sono emessi da
societa` o enti, diversi dalle banche, il cui ca-
pitale e` rappresentato da azioni non nego-
ziate in mercati regolamentati degli Stati
membri dell’Unione europea e degli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi del-
l’articolo 168-bis del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero da quote, l’aliquota del
12,50 per cento si applica a condizione
che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore: a)
al doppio del tasso ufficiale di riferimento,
per le obbligazioni ed i titoli similari nego-
ziati in mercati regolamentati degli Stati
membri dell’Unione europea e degli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui
al citato decreto, o collocati mediante offerta
al pubblico ai sensi della disciplina vigente
al momento di emissione; b) al tasso uffi-
ciale di riferimento aumentato di due terzi,
per le obbligazioni e i titoli similari diversi
dai precedenti»;
2) al comma 5, il terzo periodo e` so-
stituito dal seguente: «L’aliquota della rite-
nuta e` stabilita al 27 per cento se i perci-
pienti sono residenti negli Stati o territori di-
versi da quelli di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del te-
sto unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917»;
b) all’articolo 27, comma 4, lettera b),
le parole: «sull’intero importo delle remune-
razioni corrisposte, in relazione a partecipa-
zioni, titoli, strumenti finanziari e contratti
non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo
65, da societa` ed enti residenti in Paesi o ter-
ritori a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’ar-
ticolo 167, comma 4, del citato testo unico»
sono sostituite dalle seguenti: «sull’intero
importo delle remunerazioni corrisposte, in
relazione a partecipazioni, titoli, strumenti fi-
nanziari e contratti non relativi all’impresa ai
sensi dell’articolo 65, da societa` ed enti resi-
denti negli Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell’articolo 168-bis del citato testo
unico»;
c) all’articolo 37-bis, comma 3, lettera
f-quater), le parole: «in uno degli Stati o
nei territori a regime fiscale privilegiato, in-
dividuati ai sensi dell’articolo 167, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-