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b) dopo il comma 3 e` inserito il se-
guente:
«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito
di provvedimento di separazione legale, an-
nullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulta asse-
gnatario della casa coniugale, determina
l’imposta dovuta applicando l’aliquota deli-
berata dal comune per l’abitazione principale
e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2
e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota
posseduta.
Le
disposizioni
del
presente
comma si applicano a condizione che il sog-
getto passivo non sia titolare del diritto di
proprieta` o di altro diritto reale su un immo-
bile destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove e` ubicata la casa coniu-
gale».
7. La minore imposta che deriva dall’ap-
plicazione del comma 5 e` rimborsata, con
oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sin-
goli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Mi-
nistero dell’interno definisce il modello per
la certificazione, da parte dei comuni, del
mancato gettito previsto. I comuni trasmet-
tono al Ministero dell’interno il modello
compilato entro la data del 30 aprile 2008.
Il trasferimento compensativo e` erogato per
una quota pari al 50 per cento dell’ammon-
tare riconosciuto in via previsionale a cia-
scun comune entro e non oltre il 16 giugno
e per il restante 50 per cento entro e non ol-
tre il 16 dicembre dell’anno di applicazione
del beneficio. Gli eventuali conguagli sono
effettuati entro il 31 maggio dell’anno suc-
cessivo. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con i Mi-
nistri dell’interno e per gli affari regionali e
le autonomie locali, d’intesa con la Confe-
renza Stato-citta` ed autonomie locali, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalita` con le quali possono essere de-
terminati conguagli sulle somme trasferite
per effetto del presente comma.
8. In relazione alle competenze attribuite
alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia
di finanza locale, i rimborsi di cui al comma
7 sono disposti a favore dei citati enti, che
provvedono all’attribuzione delle quote do-
vute ai comuni compresi nei rispettivi terri-
tori, nel rispetto degli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione.
9. All’articolo 16 del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e` premesso il seguente:
«01. Ai soggetti titolari di contratti di lo-
cazione di unita` immobiliari adibite ad abita-
zione principale, stipulati o rinnovati ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta
una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo
non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo
supera
euro
15.493,71
ma
non
euro
30.987,41»;
b) al comma 1, le parole: «, rapportata
al periodo dell’anno durante il quale sussiste
tale destinazione, nei seguenti importi:» sono
sostituite dalle seguenti: «complessivamente
pari a:»;
c) al comma 1-bis, alinea, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «A favore dei» sono so-
stituite dalla seguente: «Ai»;
2) le parole: «qualunque tipo di con-
tratto» sono sostituite dalla seguente: «con-
tratti»;
3) le parole: «, rapportata al periodo
dell’anno durante il quale sussiste tale desti-
nazione, nei seguenti importi:» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «complessivamente pari
a:»;