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blica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio
diverso da quelli di cui al decreto ministe-
riale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917».
85. All’articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le pa-
role: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni, emanato
in attuazione dell’articolo 11, comma 4, let-
tera c), del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti:
«e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spa-
zio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale ema-
nato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917,»;
b) al comma 9, le parole: «e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro delle finanze 4 set-
tembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 220 del 19 settembre 1996, e succes-
sive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del de-
creto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,»
sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi del-
l’articolo 168-bis del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,».
86. All’articolo 2, comma 5, secondo pe-
riodo, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole:
«effettuati da soggetti non residenti, esclusi
i soggetti residenti negli Stati o nei territori
aventi un regime fiscale privilegiato, indivi-
duati dal decreto del Ministro delle finanze
in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999»
sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da
soggetti residenti in Stati o territori indivi-
duati dal decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze previsto dall’articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917».
87. Al decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole:
«che sono inclusi nella lista di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modifica-
zioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale ema-
nato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917»;
b) all’articolo 6, comma 1, alinea, le pa-
role: «Paesi che consentono un adeguato
scambio di informazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Stati o territori inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»;
c) all’articolo 11, comma 4, la lettera c)
e` abrogata.
88. Le disposizioni di cui ai commi da 83
a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal
comma 89, a decorrere dal periodo di impo-
sta che inizia successivamente alla data di