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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; fino al periodo d’imposta pre-
cedente continuano ad applicarsi le disposi-
zioni vigenti al 31 dicembre 2007.
89. La disposizione di cui al comma 83,
lettera a), si applica a partire dal periodo di
imposta successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previ-
sto; fino al periodo d’imposta precedente
continuano ad applicarsi le disposizioni vi-
genti al 31 dicembre 2007.
90. Nel decreto di cui all’articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dalla lettera n) del comma 83 del presente
articolo, sono altresı` inclusi, per un periodo
di cinque anni dalla data di pubblicazione
del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli
Stati o territori che, prima della data di en-
trata in vigore della presente legge, non
sono elencati nei decreti del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107
del 10 maggio 1999, e successive modifica-
zioni, nonche´ nei decreti del Ministero del-
l’economia e delle finanze 21 novembre
2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispetti-
vamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del
23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio
2002. Sono altresı` inclusi, per il medesimo
periodo, nel decreto di cui al citato articolo
168-bis, gli Stati o territori di cui all’articolo
2 del citato decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze 21 novembre 2001, limi-
tatamente ai soggetti ivi indicati, nonche´ gli
Stati o territori di cui all’articolo 3 del mede-
simo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi
indicati.
91. Al comma 2 dell’articolo 2 del de-
creto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gen-
naio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2008»;
b) al secondo periodo, le parole: «30
giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2008»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giu-
gno 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2008».
92. All’articolo 9 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 e` so-
stituito dal seguente:
«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione
della dichiarazione dei redditi e ai fini del-
l’imposta regionale sulle attivita` produttive
(IRAP), che nella relazione di revisione
omettono, ricorrendone i presupposti, di
esprimere i giudizi prescritti dall’articolo
2409-ter, terzo comma, del codice civile,
sono puniti, qualora da tali omissioni deri-
vino infedelta` nella dichiarazione dei redditi
o ai fini dell’IRAP, con la sanzione ammini-
strativa fino al 30 per cento del compenso
contrattuale relativo all’attivita` di redazione
della relazione di revisione e, comunque,
non superiore all’imposta effettivamente ac-
certata a carico del contribuente. In caso di
mancata sottoscrizione della dichiarazione
dei redditi o ai fini dell’IRAP si applica, ol-
tre alla disposizione del precedente periodo,
la sanzione amministrativa da euro 258 a
euro 2.065».
93. Le disposizioni del comma 92 si appli-
cano a partire dal bilancio relativo all’eserci-
zio successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2007.
94. All’articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modifica-
zioni, il primo periodo del comma 5 e` sosti-
tuito dal seguente: «La dichiarazione delle
societa` e degli enti soggetti all’imposta sul