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cui all’articolo 116 del medesimo testo
unico.
100. I contribuenti minimi non addebitano
l’imposta sul valore aggiunto a titolo di ri-
valsa e non hanno diritto alla detrazione del-
l’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
o addebitata sugli acquisti anche intracomu-
nitari e sulle importazioni. I medesimi con-
tribuenti, per gli acquisti intracomunitari e
per le altre operazioni per le quali risultano
debitori dell’imposta, integrano la fattura
con l’indicazione dell’aliquota e della rela-
tiva imposta, che versano entro il giorno 16
del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni.
101. L’applicazione del regime di cui ai
commi da 96 a 117 comporta la rettifica
della detrazione di cui all’articolo 19-bis2
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica
si applica se il contribuente transita, anche
per opzione, al regime ordinario dell’imposta
sul valore aggiunto. Il versamento e` effet-
tuato in un’unica soluzione, ovvero in cinque
rate annuali di pari importo senza applica-
zione degli interessi. La prima o unica rata
e` versata entro il termine per il versamento
a saldo dell’imposta sul valore aggiunto rela-
tiva all’anno precedente a quello di applica-
zione del regime dei contribuenti minimi;
le successive rate sono versate entro il ter-
mine per il versamento a saldo dell’imposta
sostitutiva di cui al comma 105 del presente
articolo. Il debito puo` essere estinto anche
mediante compensazione ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
102. Nella dichiarazione relativa all’ultimo
anno in cui e` applicata l’imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari si tiene conto an-
che dell’imposta relativa alle operazioni indi-
cate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali non si e` an-
cora verificata l’esigibilita`.
103.
L’eccedenza
detraibile
emergente
dalla dichiarazione, presentata dai contri-
buenti minimi, relativa all’ultimo anno in
cui l’imposta sul valore aggiunto e` applicata
nei modi ordinari puo` essere chiesta a rim-
borso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ovvero puo` essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
104. I contribuenti minimi sono esenti dal-
l’imposta regionale sulle attivita` produttive
di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. Il reddito di impresa o di la-
voro autonomo e` costituito dalla differenza
tra l’ammontare dei ricavi o compensi perce-
piti nel periodo di imposta e quello delle
spese sostenute nel periodo stesso nell’eser-
cizio dell’attivita` di impresa o dell’arte o
della professione; concorrono, altresı`, alla
formazione del reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni relativi all’impresa o
all’esercizio di arti o professioni. I contributi
previdenziali versati in ottemperanza a di-
sposizioni di legge, compresi quelli corrispo-
sti per conto dei collaboratori dell’impresa
familiare fiscalmente a carico, ai sensi del-
l’articolo 12 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-
cazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico,
qualora il titolare non abbia esercitato il di-
ritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si de-
ducono dal reddito determinato ai sensi del
presente comma.
105. Sul reddito determinato ai sensi del
comma 104 si applica un’imposta sostitutiva
dell’imposta sui redditi e delle addizionali
regionali e comunali pari al 20 per cento.
Nel caso di imprese familiari di cui all’arti-
colo 5, comma 4, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo
delle quote assegnate al coniuge e ai collabo-
ratori familiari, e` dovuta dall’imprenditore.