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Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell’imposta sui redditi delle per-
sone fisiche.
106. I componenti positivi e negativi di
reddito riferiti a esercizi precedenti a quello
da cui ha effetto il regime dei contribuenti
minimi, la cui tassazione o deduzione e` stata
rinviata in conformita` alle disposizioni del
citato testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 917 del 1986 che
consentono o dispongono il rinvio, parteci-
pano per le quote residue alla formazione
del reddito dell’esercizio precedente a quello
di efficacia del predetto regime solo per
l’importo della somma algebrica delle pre-
dette quote eccedente l’ammontare di 5.000
euro. In caso di importo non eccedente il
predetto ammontare di 5.000 euro, le quote
si considerano azzerate e non partecipano
alla formazione del reddito del suddetto eser-
cizio. In caso di importo negativo della
somma algebrica, lo stesso concorre integral-
mente alla formazione del predetto reddito.
107. Le perdite fiscali generatesi nei pe-
riodi d’imposta anteriori a quello da cui de-
corre il regime dei contribuenti minimi pos-
sono essere computate in diminuzione del
reddito determinato ai sensi dei commi da
96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite
dal citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
108. Le perdite fiscali generatesi nel corso
dell’applicazione del regime dei contribuenti
minimi sono computate in diminuzione del
reddito conseguito nell’esercizio d’impresa,
arte o professione dei periodi d’imposta suc-
cessivi, ma non oltre il quinto, per l’intero
importo che trova capienza in essi. Si appli-
cano, ove ne ricorrano le condizioni, le di-
sposizioni dell’ultimo periodo del comma 3
dell’articolo 8 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
109. Ai fini delle imposte sui redditi,
fermo restando l’obbligo di conservare, ai
sensi dell’articolo 22 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i con-
tribuenti minimi sono esonerati dagli obbli-
ghi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili. La dichiarazione dei redditi e` pre-
sentata nei termini e con le modalita` definiti
nel regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322. Ai fini dell’imposta sul valore ag-
giunto, i contribuenti minimi sono esonerati
dal versamento dell’imposta e da tutti gli al-
tri obblighi previsti dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ad eccezione degli obblighi di nume-
razione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali e di certifi-
cazione dei corrispettivi. I contribuenti mi-
nimi sono, altresı`, esonerati dalla presenta-
zione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis,
comma 4-bis, del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 lu-
glio 1998, n. 322, e successive modifica-
zioni.
110. I contribuenti minimi possono optare
per l’applicazione dell’imposta sul valore ag-
giunto e delle imposte sul reddito nei modi
ordinari. L’opzione, valida per almeno un
triennio, e` comunicata con la prima dichiara-
zione annuale da presentare successivamente
alla scelta operata. Trascorso il periodo mi-
nimo di permanenza nel regime normale,
l’opzione resta valida per ciascun anno suc-
cessivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata. In deroga
alle disposizioni del presente comma, l’op-
zione esercitata per il periodo d’imposta
2008 puo` essere revocata con effetto dal suc-
cessivo periodo d’imposta; la revoca e` comu-
nicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta ope-
rata.
111. Il regime dei contribuenti minimi
cessa di avere applicazione dall’anno succes-
sivo a quello in cui viene meno una delle
condizioni di cui al comma 96 ovvero si ve-
rifica una delle fattispecie indicate al comma
99. Il regime cessa di avere applicazione dal-