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l’anno stesso in cui i ricavi o i compensi per-
cepiti superano il limite di cui al comma 96,
lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento.
In tal caso sara` dovuta l’imposta sul valore
aggiunto relativa ai corrispettivi delle opera-
zioni imponibili effettuate nell’intero anno
solare, determinata mediante scorporo ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 per la frazione d’anno ante-
cedente il superamento del predetto limite o
la corresponsione dei predetti compensi,
salvo il diritto alla detrazione dell’imposta
sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
La cessazione dall’applicazione del regime
dei contribuenti minimi, a causa del supera-
mento di oltre il 50 per cento del limite di
cui al comma 96, lettera a), numero 1), com-
porta l’applicazione del regime ordinario per
i successivi tre anni.
112. Nel caso di passaggio da un periodo
di imposta soggetto al regime previsto dai
commi da 96 a 117 a un periodo di imposta
soggetto a regime ordinario, al fine di evitare
salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i
compensi e le spese sostenute che, in base
alle regole del regime di cui ai predetti
commi, hanno gia` concorso a formare il red-
dito non assumono rilevanza nella determina-
zione del reddito dei periodi di imposta suc-
cessivi ancorche´ di competenza di tali pe-
riodi; viceversa quelli che, ancorche´ di com-
petenza del periodo soggetto al regime di cui
ai citati commi, non hanno concorso a for-
mare il reddito imponibile del periodo assu-
mono rilevanza nei periodi di imposta suc-
cessivi nel corso dei quali si verificano i pre-
supposti previsti dal regime di cui ai mede-
simi commi. Corrispondenti criteri si appli-
cano per l’ipotesi inversa di passaggio dal re-
gime ordinario di tassazione a quello previ-
sto dai commi da 96 a 117. Con i provvedi-
menti di cui al comma 115 possono essere
dettate disposizioni attuative del presente
comma.
113. I contribuenti minimi sono esclusi
dall’applicazione degli studi di settore di
cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
114. Per l’accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso, si applicano, in
quanto compatibili, le ordinarie disposizioni
in materia di imposte dirette, imposta sul va-
lore aggiunto e imposta regionale sulle atti-
vita` produttive. In caso di infedele indica-
zione da parte dei contribuenti minimi dei
dati attestanti i requisiti e le condizioni di
cui ai commi 96 e 99 che determinano la
cessazione del regime previsto dai commi
da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime
e massime stabilite dal decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del
10 per cento se il maggior reddito accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il
regime dei contribuenti minimi cessa di
avere applicazione dall’anno successivo a
quello in cui, a seguito di accertamento dive-
nuto definitivo, viene meno una delle condi-
zioni di cui al comma 96 ovvero si verifica
una delle fattispecie indicate al comma 99.
Il regime cessa di avere applicazione dal-
l’anno stesso in cui l’accertamento e` dive-
nuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i
compensi definitivamente accertati superino
il limite di cui al comma 96, lettera a), nu-
mero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ul-
timo caso operano le disposizioni di cui al
terzo periodo del comma 111.
115. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono dettate le disposi-
zioni necessarie per l’attuazione dei commi
da 96 a 114. Con uno o piu` provvedimenti
del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita` applicative, anche in ri-
ferimento a eventuali modalita` di presenta-
zione della dichiarazione diverse da quelle
previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.
116. Sono abrogati l’articolo 32-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l’articolo 14 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e l’articolo 3,