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commi da 165 a 170, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno
esercitato l’opzione di cui all’articolo 32-
bis, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
possono applicare le disposizioni di cui ai
commi da 96 a 117 del presente articolo,
per il periodo d’imposta 2008, anche se
non e` trascorso il periodo minimo di perma-
nenza nel regime normale previsto dalla pre-
detta disposizione. In tal caso la revoca di
cui all’ultimo periodo del predetto articolo
32-bis, comma 7, e` comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successi-
vamente alla scelta operata e si applicano le
disposizioni di cui al comma 101 del pre-
sente articolo. All’articolo 41, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modifi-
cazioni, le parole: «che applicano il regime
di franchigia di cui all’articolo 32-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle se-
guenti: «che applicano, agli effetti dell’impo-
sta sul valore aggiunto, il regime di franchi-
gia».
117. Le disposizioni di cui ai commi da 96
a 116 si applicano a decorrere dal 1º gennaio
2008. Ai fini del calcolo dell’acconto del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio
dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto per i contribuenti minimi, non si
tiene conto delle disposizioni di cui ai
commi da 96 a 116. Ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del periodo precedente, nel
caso di imprese familiari di cui all’articolo 5,
comma 4, del citato testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, l’acconto e` dovuto
dal titolare anche per la quota imputabile ai
collaboratori dell’impresa familiare.
118. All’articolo 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-qua-
ter, le parole: «ovvero con altro mezzo ido-
neo a indicare il vincolo imposto a fini fi-
scali» sono soppresse.
119. Al fine di consentire la semplifica-
zione degli adempimenti degli operatori do-
ganali e la riduzione dei costi gestionali a ca-
rico dell’Amministrazione finanziaria, e` con-
sentito il pagamento o il deposito dei diritti
doganali mediante bonifico bancario o po-
stale. A tale fine e` autorizzata l’apertura di
un’apposita contabilita` speciale, presso la
Banca d’Italia, su cui far affluire le relative
somme. Le modalita` di riversamento all’Era-
rio o agli altri enti beneficiari sono stabilite
con successivo decreto del capo del Diparti-
mento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
120. Ai fini delle trasmissioni telematiche
gestite dal Ministero dell’economia e delle
finanze, il termine di cui all’articolo 64,
comma 3, del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e` prorogato al 31 dicembre
2008.
121. Dopo l’articolo 44 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e` inserito il seguente:
«Art. 44-bis. – (Semplificazione della di-
chiarazione annuale). – 1. Al fine di sempli-
ficare la dichiarazione annuale presentata dai
sostituti d’imposta tenuti al rilascio della cer-
tificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter
e 6-quater, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, a
partire dalle retribuzioni corrisposte con rife-
rimento al mese di gennaio 2009, i soggetti
di cui al comma 9 dell’articolo 44 comuni-
cano mensilmente in via telematica, diretta-
mente o tramite gli incaricati di cui all’arti-
colo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, i dati retributivi e le informa-
zioni necessarie per il calcolo delle ritenute
fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo
dei contributi, per l’implementazione delle