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posizioni assicurative individuali e per l’ero-
gazione delle prestazioni, mediante una di-
chiarazione mensile da presentare entro l’ul-
timo giorno del mese successivo a quello di
riferimento».
122. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale,
sono definite le modalita` attuative della di-
sposizione di cui al comma 121, nonche´ le
modalita` di condivisione dei dati tra l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS),
l’Istituto nazionale di previdenza per i dipen-
denti dell’amministrazione pubblica (INP-
DAP) e l’Agenzia delle entrate.
123. Con il medesimo decreto di cui al
comma 122 si provvede alla semplificazione
e all’armonizzazione degli adempimenti di
cui all’articolo 4 del citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi tele-
matici unificati;
b) previsione di un unico canale telema-
tico per la trasmissione dei dati;
c)
possibilita`
di
ampliamento
delle
nuove modalita` di comunicazione dei dati fi-
scali e contributivi anche ad enti e casse pre-
videnziali diversi da quelli previsti nel
comma 9 dell’articolo 44 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
124. All’articolo 38-bis, primo comma, se-
condo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: «iscritti
nell’apposita sezione dell’elenco previsto
dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, con le modalita` e
criteri di solvibilita` stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «iscritti negli elenchi previsti dagli
articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al de-
creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni».
125. All’articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e succes-
sive modificazioni, dopo le parole: «polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria» sono in-
serite le seguenti: «ovvero rilasciata dai con-
sorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli
106 e 107 del testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e suc-
cessive modificazioni».
126. All’articolo 19, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo le parole: «polizza fidejussoria o fide-
jussione bancaria» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elen-
chi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e credi-
tizia, di cui al decreto legislativo 1º settem-
bre 1993, n. 385, e successive modifica-
zioni».
127. All’articolo 48, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e suc-
cessive modificazioni, dopo le parole: «po-
lizza fideiussoria o fideiussione bancaria»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata
dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli
articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al de-
creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni».
128. All’articolo 30 della legge 23 dicem-
bre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, lettera
b), dopo le parole: «la percentuale e` ulterior-
mente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte
le seguenti: «per tutti gli immobili situati in
comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti la percentuale e` dell’1 per cento;»;