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b) al comma 1, secondo periodo, nu-
mero 6), le parole: «non inferiore a 100»
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore
a 50»;
c) al comma 1, secondo periodo, sono
aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«6-bis) alle societa` che nei due esercizi
precedenti hanno avuto un numero di dipen-
denti mai inferiore alle dieci unita`;
6-ter) alle societa` in stato di fallimento,
assoggettate a procedure di liquidazione giu-
diziaria, di liquidazione coatta amministra-
tiva ed in concordato preventivo;
6-quater) alle societa` che presentano un
ammontare complessivo del valore della pro-
duzione (raggruppamento A del conto econo-
mico) superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale;
6-quinquies) alle societa` partecipate da
enti pubblici almeno nella misura del 20
per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle societa` che risultano con-
grue e coerenti ai fini degli studi di settore»;
d) al comma 1, l’ultimo periodo e` sop-
presso;
e) al comma 3, lettera b), dopo le pa-
role: «la predetta percentuale e` ridotta al 3
per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per
gli immobili classificati nella categoria cata-
stale A/10, la predetta percentuale e` ulterior-
mente ridotta al 4 per cento; per tutti gli im-
mobili situati in comuni con popolazione in-
feriore a 1.000 abitanti la percentuale e` dello
0,9 per cento;»;
f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i
seguenti:
«4-ter. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate possono essere in-
dividuate determinate situazioni oggettive, in
presenza delle quali e` consentito disapplicare
le disposizioni del presente articolo, senza
dover assolvere all’onere di presentare l’i-
stanza di interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del direttore re-
gionale dell’Agenzia delle entrate, adottati a
seguito delle istanze di disapplicazione pre-
sentate ai sensi del comma 4-bis, sono comu-
nicati mediante servizio postale, in plico rac-
comandato con avviso di ricevimento, ov-
vero a mezzo fax o posta elettronica».
129. Lo scioglimento ovvero la trasforma-
zione in societa` semplice, di cui all’articolo
1, commi da 111 a 117, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, puo` essere eseguito,
dalle societa` considerate non operative nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007, nonche´ da quelle che a tale data si tro-
vano nel primo periodo di imposta, entro il
quinto mese successivo alla chiusura del me-
desimo periodo di imposta. La condizione di
iscrizione dei soci persone fisiche nel libro
dei soci deve essere verificata alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero
entro trenta giorni dalla medesima data, in
forza di un titolo di trasferimento avente
data certa anteriore al 1º novembre 2007.
Le aliquote delle imposte sostitutive di cui
all’articolo 1, comma 112, primo e secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono fissate nella misura rispettiva-
mente del 10 e del 5 per cento.
130. All’articolo 13 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 e` sosti-
tuito dal seguente:
«3. I beni non di lusso alla cui produzione
o al cui scambio e` diretta l’attivita` dell’im-
presa, diversi da quelli di cui al comma 2,
che
presentino
imperfezioni,
alterazioni,
danni o vizi che pur non modificandone l’i-
doneita` di utilizzo non ne consentono la
commercializzazione o la vendita, renden-
done necessaria l’esclusione dal mercato o
la distruzione, qualora siano ceduti gratuita-
mente alle ONLUS, per un importo corri-
spondente al costo specifico sostenuto per
la produzione o l’acquisto complessivamente
non superiore al 5 per cento del reddito
d’impresa dichiarato, non si considerano de-
stinati a finalita` estranee all’esercizio del-
l’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repub-