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blica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti
beni si considerano distrutti agli effetti del-
l’imposta sul valore aggiunto».
131. A decorrere dall’anno 2009, le certi-
ficazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’im-
posta al personale delle amministrazioni di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili
con le stesse modalita` previste per il cedo-
lino relativo alle competenze stipendiali e
stabilite dal decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13
marzo 2006.
132. Nel limite massimo di 500.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2008, per i sog-
getti di eta` pari o superiore a settantacinque
anni e con un reddito proprio e del coniuge
non
superiore
complessivamente
a
euro
516,46 per tredici mensilita`, senza convi-
venti, e` abolito il pagamento del canone di
abbonamento alle radioaudizioni esclusiva-
mente per l’apparecchio televisivo ubicato
nel luogo di residenza. Per l’abuso e` irrogata
una sanzione amministrativa, in aggiunta al
canone dovuto e agli interessi di mora, d’im-
porto compreso tra euro 500 ed euro 2.000
per ciascuna annualita` evasa. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
sono indicate le modalita` applicative delle
disposizioni di cui al presente comma.
133. All’articolo 1, comma 878, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I predetti con-
tributi sono assegnati alle societa` finanziarie
costituitesi a norma del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato 30 marzo 2001,
n. 400, ed operanti alla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione, in ragione
della medesima ripartizione percentuale dei
fondi di garanzia interconsortili ottenuta in
fase di prima attuazione del regolamento di
cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».
134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle
cooperative e dei consorzi di garanzia collet-
tiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, le
banche di garanzia collettiva dei fidi ed i
confidi possono imputare al fondo consortile,
al capitale sociale o ad apposita riserva i
fondi rischi e gli altri fondi o riserve patri-
moniali costituiti da contributi dello Stato,
delle regioni e di altri enti pubblici esistenti
alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio
a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza
vincoli di destinazione. Le eventuali azioni
o quote corrispondenti costituiscono azioni
o quote proprie delle banche o dei confidi
e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale
o amministrativo ne` sono computate nel ca-
pitale sociale o nel fondo consortile ai fini
del calcolo delle quote richieste per la costi-
tuzione e per le deliberazioni dell’assemblea.
La relativa delibera, da assumere entro cen-
tottanta giorni dall’approvazione del bilan-
cio, e` di competenza dell’assemblea ordina-
ria.
135. All’articolo 13, comma 55, del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, e successive modifica-
zioni, dopo le parole: «consorziate o socie»
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
contributi erogati da regioni o da altri enti
pubblici per la costituzione e l’implementa-
zione del fondo rischi, in quanto concessi
per lo svolgimento della propria attivita` isti-
tuzionale, non ricadono nell’ambito di appli-
cazione dell’articolo 47 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385. La gestione di fondi pubblici finaliz-
zati all’abbattimento dei tassi di interesse o
al contenimento degli oneri finanziari puo`
essere svolta, in connessione all’operativita`
tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di
cui all’articolo 155, comma 4, del citato te-
sto unico di cui al decreto legislativo