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d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i
seguenti:
«1-ter. Ai giovani di eta` compresa fra i
venti e i trenta anni, che stipulano un con-
tratto di locazione ai sensi della legge 9 di-
cembre 1998, n. 431, per l’unita` immobiliare
da destinare a propria abitazione principale,
sempre che la stessa sia diversa dall’abita-
zione principale dei genitori o di coloro cui
sono affidati dagli organi competenti ai sensi
di legge, spetta per i primi tre anni la detra-
zione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle
condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai
commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli
aventi diritto, non sono tra loro cumulabili
e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
fruire della detrazione piu` favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai
commi da 01 a 1-ter sono rapportate al pe-
riodo dell’anno durante il quale l’unita` im-
mobiliare locata e` adibita ad abitazione prin-
cipale. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il soggetto titolare del con-
tratto di locazione o i suoi familiari dimo-
rano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spet-
tante sia di ammontare superiore all’imposta
lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13, e` riconosciuto
un ammontare pari alla quota di detrazione
che non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze sono stabilite le moda-
lita` per l’attribuzione del predetto ammon-
tare».
10. Le disposizioni di cui all’articolo 16
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma
9 del presente articolo, producono effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2007.
11. All’articolo 13 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, alinea, dopo le parole:
«lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le se-
guenti: «ad esclusione di quelli derivanti da-
gli assegni periodici indicati nell’articolo 10,
comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;
b) dopo il comma 5 e` inserito il se-
guente:
«5-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi derivanti da-
gli assegni periodici indicati fra gli oneri de-
ducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c),
spetta una detrazione dall’imposta lorda, non
cumulabile con quelle previste dai commi 1,
2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al
comma 3, non rapportate ad alcun periodo
nell’anno».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
13. All’articolo 11 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e` inserito il
seguente:
«2-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi fon-
diari di cui all’articolo 25 di importo com-
plessivo non superiore a 500 euro, l’imposta
non e` dovuta».
14. La disposizione di cui al comma 13 si
applica a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
15. Al citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
a) all’articolo 12 sono apportate le se-
guenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e` inserito il se-
guente:
«1-bis. In presenza di almeno quattro figli
a carico, ai genitori e` riconosciuta un’ulte-