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n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalita`
all’oggetto sociale tipico, a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pub-
blico sia erogato esclusivamente a favore di
imprese consorziate o socie e in connessione
a finanziamenti garantiti dal medesimo con-
fidi;
b) il confidi svolga unicamente la fun-
zione di mandatario all’incasso e al paga-
mento per conto dell’ente pubblico erogatore,
che permane titolare esclusivo dei fondi, limi-
tandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti
di legge per l’accesso all’agevolazione».
136. Nei confronti degli italiani residenti
all’estero che hanno percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di presta-
zioni pensionistiche o trattamenti di famiglia,
a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1º
gennaio 2007, l’eventuale recupero e` effet-
tuato mediante trattenuta diretta sulla pen-
sione in misura non superiore al quinto e
senza interessi.
137. La disposizione di cui al comma 136
non si applica qualora sia riconosciuto il
dolo del soggetto che ha indebitamente per-
cepito i trattamenti a carico dell’INPS.
138. Per le societa` titolari di concessioni
in ambito provinciale del servizio nazionale
di riscossione di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previ-
ste dall’articolo 1, comma 426, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive mo-
dificazioni, si applicano, nei limiti previsti
dallo stesso comma 426, anche nei confronti
delle societa` titolari delle precedenti conces-
sioni subprovinciali, partecipanti, anche per
incorporazione, al capitale sociale delle suc-
cedute nuove societa`.
139. Decorsi piu` di dieci anni dalla richie-
sta di rimborso, le somme complessivamente
spettanti, a titolo di capitale e di interessi,
per crediti riferiti alle imposte sul reddito
delle persone fisiche e delle persone giuridi-
che ovvero all’imposta sul reddito delle so-
cieta` producono, a partire dal 1º gennaio
2008, interessi giornalieri ad un tasso defi-
nito ogni anno con decreto del Ministero del-
l’economia e delle finanze, sulla base della
media aritmetica dei tassi applicati ai buoni
del tesoro poliennali a dieci anni, registrati
nell’anno precedente a tale decreto.
140. La quantificazione delle somme sulle
quali devono essere calcolati gli interessi di
cui al comma 139 e` effettuata al compimento
di ciascun anno, a partire:
a) dal 1º gennaio 2008, per i rimborsi
per i quali il termine decennale e` maturato
anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla ri-
chiesta di rimborso, negli altri casi.
141. All’articolo 72-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 e` inserito il seguente:
«1-bis. L’atto di cui al comma 1 puo` es-
sere redatto anche da dipendenti dell’agente
della riscossione procedente non abilitati al-
l’esercizio delle funzioni di ufficiale della ri-
scossione e, in tal caso, reca l’indicazione a
stampa dello stesso agente della riscossione
e non e` soggetto all’annotazione di cui all’ar-
ticolo 44, comma 1, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112».
142. All’articolo 73 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Se» e` sosti-
tuita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto
dal comma 1-bis, se»;
b) dopo il comma 1 e` aggiunto il se-
guente:
«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui
al comma 1 del presente articolo puo` essere
effettuato dall’agente della riscossione anche
con le modalita` previste dall’articolo 72-bis;
in tal caso, lo stesso agente della riscossione
rivolge un ordine di consegna di tali beni al
terzo, che adempie entro il termine di trenta
giorni, e successivamente procede alla ven-
dita».