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143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5,
8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osser-
vano, in quanto applicabili, le disposizioni
di cui all’articolo 322-ter del codice penale.
144. Dopo l’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 18 dicembre 1997, n. 462, e` inserito il
seguente:
«Art. 3-bis. – (Rateazione delle somme
dovute). – 1. Le somme dovute ai sensi del-
l’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3,
comma 1, se superiori a duemila euro, pos-
sono essere versate in un numero massimo
di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero,
se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari im-
porto. Se le somme dovute sono superiori a
cinquantamila euro, il contribuente e` tenuto
a prestare idonea garanzia commisurata al to-
tale delle somme dovute, comprese quelle a
titolo di sanzione in misura piena, per il pe-
riodo di rateazione dell’importo dovuto au-
mentato di un anno, mediante polizza fi-
deiussoria o fideiussione bancaria, ovvero ri-
lasciata da un consorzio di garanzia collet-
tiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui
agli articoli 106 e 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni. In alter-
nativa alle predette garanzie, l’ufficio puo`
autorizzare che sia concessa dal contribuente,
ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di
primo grado su beni immobili di esclusiva
proprieta` del concedente, per un importo
pari al doppio delle somme dovute, comprese
quelle a titolo di sanzione in misura piena. A
tal fine il valore dell’immobile e` determinato
ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo
unico delle disposizioni concernenti l’impo-
sta di registro, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. Il valore dell’immobile puo` essere,
in alternativa, determinato sulla base di una
perizia giurata di stima, cui si applica l’arti-
colo 64 del codice di procedura civile, re-
datta da soggetti iscritti agli albi degli inge-
gneri, degli architetti, dei geometri, dei dot-
tori agronomi, dei periti agrari o dei periti in-
dustriali edili. L’ipoteca non e` assoggettata
all’azione revocatoria di cui all’articolo 67
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni. Sono a carico del
contribuente le spese di perizia, di iscrizione
e di cancellazione dell’ipoteca. In tali casi,
entro dieci giorni dal versamento della prima
rata il contribuente deve far pervenire all’uf-
ficio la documentazione relativa alla presta-
zione della garanzia.
2. Qualora le somme dovute non siano su-
periori a duemila euro, il beneficio della di-
lazione in un numero massimo di sei rate tri-
mestrali di pari importo e` concesso dall’uffi-
cio, su richiesta del contribuente, nelle ipo-
tesi di temporanea situazione di obiettiva dif-
ficolta` dello stesso. La richiesta deve essere
presentata entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
3. L’importo della prima rata deve essere
versato entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. Sull’im-
porto delle rate successive sono dovuti gli in-
teressi al tasso del 3,5 per cento annuo, cal-
colati dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di elaborazione della co-
municazione. Le rate trimestrali nelle quali il
pagamento e` dilazionato scadono l’ultimo
giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola
rata comporta la decadenza dalla rateazione e
l’importo dovuto per imposte, interessi e san-
zioni in misura piena, dedotto quanto ver-
sato, e` iscritto a ruolo. Se e` stata prestata ga-
ranzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo
dei suddetti importi a carico del contribuente
e dello stesso garante o del terzo datore d’i-
poteca, qualora questi ultimi non versino
l’importo dovuto entro trenta giorni dalla no-
tificazione di apposito invito contenente l’in-
dicazione delle somme dovute e dei presup-
posti di fatto e di diritto della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di paga-
mento conseguenti alle iscrizioni a ruolo pre-