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viste dal comma 4 e` eseguita entro il 31 di-
cembre del secondo anno successivo a quello
di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4
e 5 si applicano anche alle somme da ver-
sare, superiori a cinquecento euro, a seguito
di ricevimento della comunicazione prevista
dall’articolo 1, comma 412, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, relativamente ai red-
diti soggetti a tassazione separata. Per gli im-
porti fino a cinquecento euro, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di
cui al presente articolo non e` ammessa la di-
lazione del pagamento delle somme iscritte a
ruolo di cui all’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni».
145. All’articolo 19 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le
parole: «cinquanta milioni di lire» sono so-
stituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«In alternativa alle predette garanzie, il cre-
dito iscritto a ruolo puo` essere garantito dal-
l’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77;
l’ufficio puo` altresı` autorizzare che sia con-
cessa dal contribuente, ovvero da terzo da-
tore, ipoteca volontaria di primo grado su
beni immobili di esclusiva proprieta` del con-
cedente, per un importo pari al doppio delle
somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore
dell’immobile e` determinato ai sensi dell’ar-
ticolo 52, comma 4, del testo unico delle di-
sposizioni concernenti l’imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore del-
l’immobile puo` essere, in alternativa, deter-
minato sulla base di una perizia giurata di
stima, cui si applica l’articolo 64 del codice
di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei dottori agronomi, dei periti
agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca
non e` assoggettata all’azione revocatoria di
cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni.
Sono a carico del contribuente le spese di
perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipo-
teca»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il
fideiussore» sono inserite le seguenti: «o il
terzo datore d’ipoteca» e dopo la parola:
«stesso» sono inserite le seguenti: «ovvero
del terzo datore d’ipoteca».
146. All’articolo 19, comma 2, lettera a),
del
decreto
legislativo
13
aprile
1999,
n. 112, e successive modificazioni, le parole:
«l’undicesimo mese successivo alla consegna
del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, en-
tro il sesto mese successivo» sono sostituite
dalle seguenti: «il quinto mese successivo
alla consegna del ruolo».
147. Le disposizioni di cui al comma 144
si applicano a decorrere dalle dichiarazioni
relative al periodo d’imposta in corso, rispet-
tivamente:
a) al 31 dicembre 2006, per le somme
dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e successive modificazioni;
b) al 31 dicembre 2005, per le somme
dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e successive modificazioni;
c) al 31 dicembre 2004, per le somme
dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 412,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a se-
guito della liquidazione dell’imposta dovuta
sui redditi di cui all’articolo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, salvo che per le somme dovute relati-
vamente ai redditi di cui all’articolo 21 del
medesimo testo unico, per le quali le dispo-
sizioni si applicano a decorrere dalle dichia-
razioni relative al periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2005.