– 43 –
148. Le disposizioni di cui al comma 146
si applicano ai ruoli consegnati all’agente
della riscossione a decorrere dal 1º aprile
2008.
149. Con regolamenti emanati ai sensi del-
l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per
il frazionamento dei debiti e le garanzie da
concedere, nonche´ per le modalita` di com-
puto degli interessi e la determinazione della
decorrenza iniziale e del termine finale, al
fine di garantire l’organicita` della disciplina
relativa al versamento, alla riscossione e al
rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei
princı`pi del codice civile e dell’ordinamento
tributario, tenuto conto della specificita` dei
singoli tributi.
150. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, emanato ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche
differenziate, degli interessi per il versa-
mento, la riscossione e i rimborsi di ogni tri-
buto, anche in ipotesi diverse da quelle pre-
viste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 di-
cembre 1993, n. 557, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
nei limiti di tre punti percentuali di diffe-
renza rispetto al tasso di interesse fissato ai
sensi dell’articolo 1284 del codice civile,
salva la determinazione degli interessi di
mora ai sensi dell’articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni.
151. All’articolo 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «intera-
mente partecipate dallo Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;
b) al comma 3-ter, le parole da: «sti-
pula» fino alla fine del comma sono sosti-
tuite dalle seguenti: «procede all’iscrizione
a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso
esecutiva un’ingiunzione conforme all’arti-
colo 2, primo comma, del testo unico di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».
152. All’articolo 3, comma 7-bis, del de-
creto-legge 30 settembre 2005, n. 203, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 di-
cembre 2005, n. 248, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
a) dopo la parola: «periodo,» sono inse-
rite le seguenti: «nonche´ delle operazioni di
fusione, scissione, conferimento e cessione
di aziende o di rami d’azienda effettuate tra
agenti della riscossione,»;
b) dopo la parola: «venditore» sono in-
serite le seguenti: «ovvero della societa` in-
corporata, scissa, conferente o cedente»;
c) dopo la parola: «cessione» sono inse-
rite le seguenti: «, ovvero facenti parte del
patrimonio della societa` incorporata, asse-
gnati per scissione, conferiti o ceduti,»;
d) dopo la parola: «acquirente» sono in-
serite le seguenti: «ovvero della societa` in-
corporante, beneficiaria, conferitaria o ces-
sionaria».
153. All’articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo il comma 35 e` inserito il se-
guente:
«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio
2008 gli agenti della riscossione non possono
svolgere attivita` finalizzate al recupero di
somme, di spettanza comunale, iscritte in
ruoli relativi a sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
per i quali, alla data dell’acquisizione di
cui al comma 7, la cartella di pagamento
non era stata notificata entro due anni dalla
consegna del ruolo».
154. Per i tributi e le altre entrate di spet-
tanza delle province e dei comuni le disposi-
zioni contenute nell’articolo 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, si inter-