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pretano nel senso che la sanatoria produce
esclusivamente effetti sulle responsabilita`
amministrative delle societa` concessionarie
del servizio nazionale della riscossione o
dei commissari governativi provvisoriamente
delegati alla riscossione ai fini dell’applica-
zione delle sanzioni previste dagli articoli
da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e successive modificazioni, co-
stituendo comunque le violazioni di cui al
comma 2 dell’articolo 19 del medesimo de-
creto legislativo n. 112 del 1999, e succes-
sive modificazioni, causa di perdita del di-
ritto al discarico.
155. All’articolo 6 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma
9 e` aggiunto il seguente:
«9-bis. E
` punito con la sanzione ammini-
strativa compresa fra il 100 e il 200 per
cento dell’imposta, con un minimo di 258
euro, il cessionario o il committente che, nel-
l’esercizio di imprese, arti o professioni, non
assolve l’imposta relativa agli acquisti di
beni o servizi mediante il meccanismo del-
l’inversione contabile di cui agli articoli 17
e 74, commi settimo e ottavo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
La medesima sanzione si applica al cedente
o prestatore che ha irregolarmente addebitato
l’imposta in fattura omettendone il versa-
mento. Qualora l’imposta sia stata assolta,
ancorche´ irregolarmente, dal cessionario o
committente ovvero dal cedente o prestatore,
fermo restando il diritto alla detrazione ai
sensi dell’articolo 19 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, la san-
zione amministrativa e` pari al 3 per cento
dell’imposta irregolarmente assolta, con un
minimo di 258 euro, e comunque non oltre
10.000 euro per le irregolarita` commesse
nei primi tre anni di applicazione delle di-
sposizioni del presente periodo. Al paga-
mento delle sanzioni previste nel secondo e
terzo periodo, nonche´ al pagamento dell’im-
posta, sono tenuti solidalmente entrambi i
soggetti obbligati all’applicazione del mecca-
nismo dell’inversione contabile. E
` punito con
la sanzione di cui al comma 2 il cedente o
prestatore che non emette fattura, fermo re-
stando l’obbligo per il cessionario o commit-
tente di regolarizzare l’omissione ai sensi del
comma 8, applicando, comunque, il meccani-
smo dell’inversione contabile».
156. Al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17, sesto comma, dopo la
lettera a) e` inserita la seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di
porzioni di fabbricato strumentali di cui alle
lettere b) e d) del numero 8-ter) dell’articolo
10»;
b) all’articolo 30, secondo comma, let-
tera a), le parole: «articolo 17, quinto e sesto
comma» sono sostituite dalle seguenti: «arti-
colo 17, quinto, sesto e settimo comma».
157. La disposizione di cui al comma 156,
lettera a), si applica alle cessioni effettuate a
partire dal 1º marzo 2008. Resta fermo
quanto gia` stabilito dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 25 maggio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di
cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell’arti-
colo 10 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate
dal 1º ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La
disposizione di cui al comma 156, lettera
b), si applica ai rimborsi richiesti a partire
dal 1º gennaio 2008.
158. All’articolo 74, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni, la lettera d) e` sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni dei gestori di tele-
foni posti a disposizione del pubblico, non-
che´ per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico,
ivi compresa la fornitura di codici di ac-