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cesso, per fruire dei servizi di telecomunica-
zione, fissa o mobile, e di telematica, dal ti-
tolare della concessione o autorizzazione ad
esercitare i servizi, sulla base del corrispet-
tivo dovuto dall’utente o, se non ancora de-
terminato, sulla base del prezzo mediamente
praticato per la vendita al pubblico in rela-
zione alla quantita` di traffico telefonico
messo a disposizione tramite il mezzo tec-
nico. Le stesse disposizioni si applicano ai
soggetti non residenti che provvedono alla
vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici
nel territorio dello Stato tramite proprie sta-
bili organizzazioni nel territorio dello Stato,
loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi
del secondo comma dell’articolo 17, ovvero
tramite identificazione diretta ai sensi del-
l’articolo 35-ter, nonche´ ai commissionari,
agli altri intermediari e ai soggetti terzi che
provvedono alla vendita o alla distribuzione
nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici ac-
quistati da soggetti non residenti. Per tutte le
vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei
soggetti che agiscono nell’esercizio di im-
prese, arti o professioni, anche successive
alla prima cessione, i cedenti rilasciano un
documento in cui devono essere indicate an-
che la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l’imposta.
La medesima indicazione deve essere ripor-
tata anche sull’eventuale supporto fisico,
atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto
direttamente o tramite terzi dal soggetto che
realizza o commercializza gli stessi».
159. Al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6:
1) dopo il comma 3 e` inserito il se-
guente:
«3-bis. Il cedente che non integra il do-
cumento attestante la vendita dei mezzi tec-
nici di cui all’articolo 74, primo comma, let-
tera d), del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succes-
sive modificazioni, con la denominazione e
la partita IVA del soggetto passivo che ha
assolto l’imposta e` punito con la sanzione
amministrativa pari al 20 per cento del corri-
spettivo della cessione non documentato re-
golarmente. Il soggetto che realizza o com-
mercializza i mezzi tecnici e che, nel predi-
sporre, direttamente o tramite terzi, i supporti
fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non in-
dica, ai sensi dell’articolo 74, primo comma,
lettera d), quarto periodo, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, la denominazione e la partita IVA
del soggetto che ha assolto l’imposta e` pu-
nito con la sanzione amministrativa pari al
20 per cento del valore riportato sul supporto
fisico non prodotto regolarmente. Qualora le
indicazioni di cui all’articolo 74, primo
comma, lettera d), terzo e quarto periodo,
del citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le
sanzioni di cui ai periodi precedenti del pre-
sente comma sono aumentate al 40 per
cento»;
2) al comma 4, le parole: «e 3, primo
e secondo periodo,» sono sostituite dalle se-
guenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-
bis»;
3) dopo il comma 9-bis, introdotto
dal comma 155 del presente articolo, e` ag-
giunto il seguente:
«9-ter. Il cessionario che, nell’esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato
mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
per i quali gli sia stato rilasciato un docu-
mento privo dell’indicazione della denomina-
zione e del soggetto passivo che ha assolto
l’imposta o con indicazioni manifestamente
non veritiere, e` punito, salva la responsabilita`
del cedente, con la sanzione amministrativa
pari al 20 per cento del corrispettivo dell’ac-
quisto non documentato regolarmente sem-
preche´ non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all’acquisto dei mezzi tec-
nici, a presentare all’ufficio competente nei