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suoi confronti un documento contenente i dati
relativi all’operazione irregolare. Nelle even-
tuali successive transazioni, ciascun cedente
deve indicare nel documento attestante la
vendita gli estremi dell’avvenuta regolarizza-
zione come risultanti dal documento rilasciato
dall’ufficio competente»;
b) all’articolo 12, dopo il comma 2-qua-
ter, e` inserito il seguente:
«2-quinquies. La sospensione di cui al
comma 2 e` disposta anche nei confronti dei
soggetti esercenti i posti e apparati pubblici
di telecomunicazione e nei confronti dei ri-
venditori agli utenti finali dei mezzi tecnici
di cui all’articolo 74, primo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel
corso di dodici mesi, siano state contestate
tre distinte violazioni dell’obbligo di regola-
rizzazione dell’operazione di acquisto di
mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter del-
l’articolo 6».
160. Al decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 601, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
a) all’articolo 18, terzo comma, e` ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: «La
stessa aliquota si applica altresı` ai finanzia-
menti erogati per l’acquisto, la costruzione
e la ristrutturazione di immobili ad uso abita-
tivo, e relative pertinenze, per i quali, pur ri-
correndo le condizioni di cui alla nota II-bis
all’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al
testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modificazioni, la sussi-
stenza delle stesse non risulti da dichiara-
zione della parte mutuataria, resa nell’atto
di finanziamento o allegata al medesimo»;
b) all’articolo 20, dopo il terzo comma
e` inserito il seguente:
«L’ufficio dell’Agenzia delle entrate com-
petente a recuperare le maggiori imposte sul-
l’atto di compravendita della casa di abita-
zione, acquistata con i benefı`ci di cui all’ar-
ticolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni con-
cernenti l’imposta di registro, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modifica-
zioni, in caso di decadenza dai benefı`ci stessi
per dichiarazione mendace o trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli im-
mobili acquistati con i benefı`ci prima del de-
corso del termine di cinque anni dalla data
del loro acquisto, provvede, nel termine de-
cadenziale di tre anni dal verificarsi dell’e-
vento che comporta la revoca dei benefı`ci
medesimi, a recuperare nei confronti del mu-
tuatario la differenza tra l’imposta sostitutiva
di cui al terzo comma dell’articolo 18 e
quella di cui al primo comma dello stesso ar-
ticolo, nonche´ a irrogare la sanzione ammini-
strativa nella misura del 30 per cento della
differenza medesima».
161. All’articolo 7, comma 4-ter, del de-
creto-legge 10 giugno 1994, n. 357, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 489, e successive modificazioni, le
parole: «per il quale non siano scaduti i ter-
mini per la presentazione delle relative di-
chiarazioni annuali,» sono sostituite dalle se-
guenti: «per il quale i termini di presenta-
zione delle relative dichiarazioni annuali
non siano scaduti da oltre tre mesi,».
162. All’articolo 17, sesto comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
«altro subappaltatore» sono aggiunte le se-
guenti: «. La disposizione non si applica
alle prestazioni di servizi rese nei confronti
di un contraente generale a cui venga affi-
data dal committente la totalita` dei lavori».
163. La disposizione di cui al comma 162
si applica dal 1º febbraio 2008.
164. All’articolo 60-bis del decreto del
Presidente
della
Repubblica
26
ottobre