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1972, n. 633, e` aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«3-bis. Qualora l’importo del corrispet-
tivo indicato nell’atto di cessione avente ad
oggetto un immobile e nella relativa fattura
sia diverso da quello effettivo, il cessionario,
anche se non agisce nell’esercizio di im-
prese, arti o professioni, e` responsabile in so-
lido con il cedente per il pagamento dell’im-
posta relativa alla differenza tra il corrispet-
tivo effettivo e quello indicato, nonche´ della
relativa sanzione. Il cessionario che non agi-
sce nell’esercizio di imprese, arti o profes-
sioni puo` regolarizzare la violazione ver-
sando la maggiore imposta dovuta entro ses-
santa giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo
stesso termine, il cessionario che ha regola-
rizzato la violazione presenta all’ufficio terri-
torialmente competente nei suoi confronti
copia dell’attestazione del pagamento e delle
fatture oggetto della regolarizzazione».
165. All’articolo 62, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni, le parole: «ai sensi dell’articolo 41»
sono soppresse.
166. All’articolo 1, comma 184, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «anno
2007» sono aggiunte le seguenti: «e per
l’anno 2008»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicem-
bre 2007» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2008».
167. All’articolo 2, comma 22, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1º gen-
naio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2008».
168. Le disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione forfe-
taria in favore degli esercenti impianti di di-
stribuzione di carburante, si applicano per il
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008.
169. Le disposizioni di cui al comma 103
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si ap-
plicano anche alle somme versate nel pe-
riodo d’imposta 2007 ai fini della compensa-
zione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio
2008 al 31 dicembre 2008.
170. Le disposizioni di cui al comma 106
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono
prorogate al periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2007.
171. All’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e suc-
cessive modificazioni, le parole da: «per gli
otto periodi d’imposta successivi» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle se-
guenti: «per i nove periodi d’imposta succes-
sivi l’aliquota e` stabilita nella misura dell’1,9
per cento; per il periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2008 l’aliquota e` stabilita nella
misura del 3,75 per cento».
172. Per la salvaguardia dell’occupazione
della gente di mare, i benefı`ci di cui agli ar-
ticoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono
estesi, per l’anno 2008 e nel limite dell’80
per cento, alle imprese che esercitano la pe-
sca costiera, nonche´ alle imprese che eserci-
tano la pesca nelle acque interne e lagunari.
173. Il termine del 31 dicembre 2007, di
cui al comma 392 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e
l’arrotondamento della proprieta` contadina,
e` prorogato al 31 dicembre 2008.
174. All’articolo 4, comma 61, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive mo-
dificazioni, le parole: «scientifico particolar-
mente rivolte» sono sostituite dalle seguenti:
«scientifico alle attivita` istituzionali del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze anche
rivolte» e le parole: «, collocata presso due
delle sedi periferiche esistenti, con partico-