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lare attenzione alla naturale vocazione geo-
grafica di ciascuna nell’ambito del territorio
nazionale» sono soppresse.
175. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 di-
cembre 2008 si applicano le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
176. All’articolo 33 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente
comma: «2-bis. Sono considerate produttive
di reddito agrario anche le attivita` di coltiva-
zione di prodotti vegetali per conto terzi
svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma
2, lettera b)». All’onere derivante dall’attua-
zione del presente comma, valutato in un mi-
lione di euro per l’anno 2009 ed in 600.000
euro a decorrere dal 2010, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 5, comma
3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.
177. All’articolo 1, comma 1094, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo
periodo e` sostituito dal seguente: «In tale
ipotesi, le societa` possono optare per la de-
terminazione del reddito applicando all’am-
montare dei ricavi il coefficiente di redditi-
vita` del 25 per cento».
178. All’articolo 1, comma 423, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «, fatta salva l’opzione per la
determinazione del reddito nei modi ordinari,
previa comunicazione all’ufficio secondo le
modalita` previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442».
179. Al testo unico delle disposizioni legi-
slative concernenti le imposte sulla produ-
zione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
a) all’articolo 17, comma 1, la lettera c)
e` sostituita dalla seguente:
«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato
che sia parte contraente del Trattato del
Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con
esclusione delle Forze armate nazionali»;
b) alla tabella A, dopo il punto 16, e` ag-
giunto il seguente:
«16-bis. Prodotti energetici impiegati
dalle Forze armate nazionali per gli usi con-
sentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1.000 litri;
Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;
Gas di petrolio liquefatto (GPL) esen-
zione;
Gas naturale esenzione.
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri;
GPL zero;
Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri
cubi».
180. Al gas naturale impiegato dalle Forze
armate nazionali come combustibile per ri-
scaldamento, per il quale e` applicata l’ali-
quota di accisa di cui al punto 16-bis della
tabella A allegata al citato testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, non si applicano l’addizionale regio-
nale all’accisa sul gas naturale usato come
combustibile e l’imposta regionale sostitutiva
per le utenze esenti di cui all’articolo 9 del
decreto
legislativo
21
dicembre
1990,
n. 398, e successive modificazioni.
181. Nello stato di previsione del Mini-
stero della difesa e` istituito un fondo con
lo stanziamento di euro 104.655.000 a decor-
rere dall’anno 2008, destinato al pagamento
dell’accisa sui prodotti energetici impiegati
dalle Forze armate nazionali diverse dal