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Corpo della guardia di finanza e dal Corpo
delle capitanerie di porto – Guardia costiera,
per gli usi consentiti. Con decreto del Mini-
stro della difesa, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze tramite l’Ufficio cen-
trale del bilancio, nonche´ alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le pertinenti unita` previsionali di base
dello stato di previsione del predetto Mini-
stero.
182. Nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze e` istituito
un fondo con lo stanziamento di euro
7.845.000 a decorrere dall’anno 2008, desti-
nato al pagamento dell’accisa sui prodotti
energetici impiegati dal Corpo della Guardia
di finanza per gli usi consentiti. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze da
comunicare, anche con evidenze informati-
che, alle competenti Commissioni parlamen-
tari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le pertinenti unita`
previsionali di base dello stato di previsione
del predetto Ministero.
183. Nello stato di previsione del Mini-
stero dei trasporti e` istituito un fondo, con
lo stanziamento di euro 2.500.000 a decor-
rere dall’anno 2008, destinato al pagamento
dell’accisa sui prodotti energetici impiegati
dal Corpo delle capitanerie di porto – Guar-
dia costiera per gli usi consentiti. Con de-
creto del Ministro dei trasporti, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le pertinenti unita`
previsionali di base dello stato di previsione
del predetto Ministero.
184. All’onere derivante dai commi 181,
182 e 183, pari ad euro 115.000.000 a decor-
rere dall’anno 2008, si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal-
l’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 179.
185. A decorrere dal 1º gennaio 2008 il
comma 16 dell’articolo 3 della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549, e successive modifica-
zioni, e` abrogato; resta comunque fermo
l’obbligo di comunicazione stabilito dal
comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.
186. A decorrere dal 1º gennaio 2009 il re-
golamento di cui al decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze 16 dicembre
2004, n. 341, e` abrogato.
187. All’articolo 49, primo comma, dello
statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, e successive modifica-
zioni, dopo il numero 7) e` inserito il se-
guente:
«7-bis) il 29,75 per cento del gettito del-
l’accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento
del gettito dell’accisa sul gasolio consumati
nella regione per uso autotrazione;».
188. L’efficacia della disposizione di cui
al comma 187 decorre dal 1º gennaio 2008.
189. Per gli anni successivi al 2010, con
cadenza annuale, mediante previsione nella
legge finanziaria, e` eventualmente ridetermi-
nata l’entita` delle compartecipazioni al get-
tito dell’accisa sulle benzine e sul gasolio
che competono alla regione Friuli-Venezia
Giulia
ai
sensi
dell’articolo
49,
primo
comma, numero 7-bis), della legge costitu-
zionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, al fine di garantire un effetto
neutrale sui saldi di finanza pubblica e l’e-
quilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato
e la regione.
190. Al comma 15 dell’articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, le parole: «e nell’ambito della
quota dell’accisa a loro riservata» sono sop-
presse.
191. All’articolo 2, primo comma, della
legge 1º dicembre 1948, n. 1438, recante di-
sposizioni relative all’istituzione di una zona
franca in una parte del territorio della provin-
cia di Gorizia, al numero 7), le parole:
«combustibili liquidi e» sono soppresse. Il