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riore detrazione di importo pari a 1.200 euro.
La detrazione e` ripartita nella misura del 50
per cento tra i genitori non legalmente ed ef-
fettivamente separati. In caso di separazione
legale ed effettiva o di annullamento, sciogli-
mento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta ai genitori
in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a
carico dell’altro, la detrazione compete a
quest’ultimo per l’intero importo»;
2) al comma 2, le parole: «al comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi
1 e 1-bis»;
3) al comma 3 sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di
cui al comma 1-bis sia di ammontare supe-
riore all’imposta lorda, diminuita delle detra-
zioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche´ agli articoli 13, 15 e 16, nonche´ delle
detrazioni previste da altre disposizioni nor-
mative, e` riconosciuto un credito di ammon-
tare pari alla quota di detrazione che non ha
trovato capienza nella predetta imposta. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministro delle poli-
tiche per la famiglia, sono definite le moda-
lita` di erogazione del predetto ammontare»;
4) dopo il comma 4 e` aggiunto il se-
guente:
«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito
complessivo e` assunto al netto del reddito
dell’unita` immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative perti-
nenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis»;
b) all’articolo 13, dopo il comma 6 e`
aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini del presente articolo il red-
dito complessivo e` assunto al netto del red-
dito dell’unita` immobiliare adibita ad abita-
zione principale e di quello delle relative per-
tinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis».
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
17. Sono prorogate per gli anni 2008,
2009 e 2010, per una quota pari al 36 per
cento delle spese sostenute, nei limiti di
48.000 euro per unita` immobiliare, ferme re-
stando le altre condizioni ivi previste, le age-
volazioni tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, per le
spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 di-
cembre 2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre
2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 di-
cembre 2010 dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o as-
segnazione dell’immobile entro il 30 giugno
2011.
18. E
` prorogata per gli anni 2008, 2009 e
2010, nella misura e alle condizioni ivi pre-
viste, l’agevolazione tributaria in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa
alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma
1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.
19. Le agevolazioni fiscali di cui al
comma 17 spettano a condizione che il costo
della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.
20. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si appli-
cano, nella misura e alle condizioni ivi previ-
ste, anche alle spese sostenute entro il 31 di-
cembre 2010. Le disposizioni di cui al citato
comma 347 si applicano anche alle spese per
la sostituzione intera o parziale di impianti di
climatizzazione invernale non a condensa-
zione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.
La predetta agevolazione e` riconosciuta entro
il limite massimo di spesa di cui al comma
21.
21. Per le finalita` di cui al secondo pe-
riodo del comma 20 e` autorizzata la spesa