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potenziale valore globale delle agevolazioni
di cui all’articolo 3, quarto comma, della
legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai
prodotti di cui alle tabelle A e B allegate
alla medesima legge e` ridotto di euro
50.123.520.
192. Entro il 30 aprile 2008, la camera di
commercio, industria, artigianato e agricol-
tura di Gorizia provvede, ai sensi e con le
modalita`
stabilite
dall’articolo
3,
quarto
comma, della legge 27 dicembre 1975,
n. 700, a modificare, coerentemente con
quanto disposto al comma 191, le tabelle A
e B allegate alla medesima legge vigenti
alla data del 1º gennaio 2008. A decorrere
dal 1º luglio 2008, in mancanza dell’emana-
zione del predetto provvedimento della ca-
mera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Gorizia, e` comunque soppresso
dalle tabelle A e B allegate alla predetta
legge n. 700 del 1975, nella formulazione
in vigore al 1º gennaio 2008, ogni riferi-
mento a prodotti energetici che, in relazione
all’uso cui sono destinati, risultino sottoposti
ad accisa.
193. All’articolo 7 del decreto-legge 29 di-
cembre 1987, n. 534, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47,
il comma 4 e` abrogato.
194. L’articolo 6 del decreto-legge 22 no-
vembre 1991, n. 369, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17,
e` abrogato.
195. All’articolo 7 del decreto-legge 30 di-
cembre 1991, n. 417, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono
abrogati.
196. L’articolo 8-bis del decreto-legge 22
novembre 1991, n. 369, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992,
n. 17, e` abrogato.
197. Al citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, la lettera e-
ter) e` sostituita dalla seguente:
«e-ter) i contributi versati, fino ad un
massimo di euro 3.615,20, ai fondi integra-
tivi del Servizio sanitario nazionale istituiti
o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni, che erogano presta-
zioni negli ambiti di intervento stabiliti con
decreto del Ministro della salute da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini
del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2,
lettera a). Per i contributi versati nell’inte-
resse delle persone indicate nell’articolo 12,
che si trovino nelle condizioni ivi previste,
la deduzione spetta per l’ammontare non de-
dotto dalle persone stesse, fermo restando
l’importo complessivamente stabilito»;
b) all’articolo 51, comma 2, la lettera a)
e` sostituita dalla seguente:
«a) i contributi previdenziali e assisten-
ziali versati dal datore di lavoro o dal lavo-
ratore in ottemperanza a disposizioni di
legge; i contributi di assistenza sanitaria ver-
sati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
enti o casse aventi esclusivamente fine assi-
stenziale in conformita` a disposizioni di con-
tratto o di accordo o di regolamento azien-
dale, che operino negli ambiti di intervento
stabiliti con il decreto del Ministro della sa-
lute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
e-ter), per un importo non superiore com-
plessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del
calcolo del predetto limite si tiene conto an-
che dei contributi di assistenza sanitaria ver-
sati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, let-
tera e-ter)».
198. Sino alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro della salute di cui all’ar-
ticolo 10, comma 1, lettera e-ter), del citato