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testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e` prorogata l’efficacia di quanto stabilito
dal comma 399 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
199. All’articolo 78, comma 25-bis, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le pa-
role: «fine assistenziale» sono inserite le se-
guenti: «e i fondi integrativi del Servizio sa-
nitario nazionale» e dopo le parole: «dell’ar-
ticolo 51» sono inserite le seguenti: «e di
quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1
dell’articolo 10».
200. Nei limiti della maggiore spesa di 30
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2008, i livelli di reddito e gli importi degli
assegni per i nuclei familiari con almeno
un componente inabile e per i nuclei orfanili
sono rideterminati secondo criteri analoghi a
quelli indicati all’articolo 1, comma 11, let-
tera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con decreto interministeriale del Mi-
nistro delle politiche per la famiglia e del
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, di concerto con il Ministro della soli-
darieta` sociale e con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, anche con riferimento
alla coerenza del sostegno dei redditi dispo-
nibili delle famiglie risultante dagli assegni
per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche, da emanare entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
201.
Le
disposizioni
dell’articolo
1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applicano anche al periodo d’im-
posta in corso al 31 dicembre 2007.
202. All’articolo 15, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».
203. All’articolo 21, nota 3, della tariffa
delle tasse sulle concessioni governative, di
cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicem-
bre 1995, dopo le parole: «nonche´ a non ve-
denti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».
204. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i red-
diti derivanti da lavoro dipendente prestato,
in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto, all’estero in zone di frontiera
ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato concorrono a for-
mare il reddito complessivo per l’importo ec-
cedente 8.000 euro.
205. All’articolo 1, comma 1-ter, lettera
a), della tariffa dell’imposta di bollo, parte
I, annessa al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sosti-
tuita dal decreto del Ministro delle finanze
20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 1992, e come modificata, da ul-
timo, dal decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2
marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono so-
stituite dalle seguenti: «euro 17,50».
206. Tra le attivita` incluse nel programma
straordinario di cui all’articolo 1, comma
373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono comprese le attivita` di formazione e
di studio connesse alla riforma del catasto
nonche´ al conferimento ai comuni delle fun-
zioni catastali.
207. Per l’anno 2008 ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, anche non di
ruolo con incarico annuale, ai fini dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisiche, spetta
una detrazione dall’imposta lorda e fino a ca-
pienza della stessa nella misura del 19 per
cento delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, fino ad un
importo massimo delle stesse di 500 euro,
per l’autoaggiornamento e per la formazione.
208. Alla lettera i-sexies) del comma 1
dell’articolo 15 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:
«e successive modificazioni,» sono inserite
le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di