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ospitalita`, nonche´ agli atti di assegnazione in
godimento o locazione, stipulati con enti per
il diritto allo studio, universita`, collegi uni-
versitari legalmente riconosciuti, enti senza
fine di lucro e cooperative,».
209. Al fine di semplificare il procedi-
mento di fatturazione e registrazione delle
operazioni imponibili, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 213, l’emissione, la trasmissione,
la conservazione e l’archiviazione delle fat-
ture emesse nei rapporti con le amministra-
zioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-
nomo, e con gli enti pubblici nazionali, an-
che sotto forma di nota, conto, parcella e si-
mili, deve essere effettuata esclusivamente in
forma elettronica, con l’osservanza del de-
creto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e
del codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore del regola-
mento di cui al comma 213, le amministra-
zioni e gli enti di cui al comma 209 non pos-
sono accettare le fatture emesse o trasmesse
in forma cartacea ne´ possono procedere ad
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino al-
l’invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettro-
niche avviene attraverso il Sistema di inter-
scambio istituito dal Ministero dell’economia
e delle finanze e da questo gestito anche av-
valendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze da emanare entro il 31
marzo 2008 e` individuato il gestore del Si-
stema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese
quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e
successivo inoltro delle fatture elettroniche
alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggre-
gata e dei flussi informativi anche ai fini
della loro integrazione nei sistemi di monito-
raggio della finanza pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, sono definite:
a) le regole di identificazione univoca
degli uffici centrali e periferici delle ammini-
strazioni destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle solu-
zioni informatiche da utilizzare per l’emis-
sione e la trasmissione delle fatture elettroni-
che e le modalita` di integrazione con il Si-
stema di interscambio;
c) le linee guida per l’adeguamento
delle procedure interne delle amministrazioni
interessate alla ricezione ed alla gestione
delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di
cui al comma 209, limitatamente a determi-
nate tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da
parte degli operatori economici, quanto da
parte delle amministrazioni interessate, di in-
termediari abilitati, ivi compresi i certifica-
tori accreditati ai sensi dell’articolo 29 del
codice dell’amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
allo svolgimento delle attivita` informatiche
necessarie all’assolvimento degli obblighi di
cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche
di natura economica, per le piccole e medie
imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono
gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di
cui al comma 210, con possibilita` di intro-
durre gradualmente il passaggio al sistema
di trasmissione esclusiva in forma elettronica.
214. Le disposizioni dei commi da 209 a
213 costituiscono per le regioni princı`pi fon-
damentali in materia di armonizzazione dei
bilanci pubblici e di coordinamento della fi-
nanza pubblica e del sistema tributario, ai
sensi dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.