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215. All’articolo 8 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: «uffi-
cio competente» sono inserite le seguenti:
«in via telematica»;
b) nel comma 3, primo periodo, dopo le
parole: «ufficio competente,» sono inserite le
seguenti: «in via telematica» e le parole:
«una dichiarazione contenente i dati richiesti
per» sono soppresse.
216. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono definite le modalita`
applicative ed il termine a decorrere dal
quale le disposizioni introdotte dal comma
215 si intendono obbligatorie.
217. All’articolo 4, comma 4-bis, del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e succes-
sive modificazioni, le parole: «entro il 31
marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 luglio».
218. Le persone fisiche nonche´ le societa`
o le associazioni di cui all’articolo 6 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, e successive modifica-
zioni, presentano all’Agenzia delle entrate
le dichiarazioni in materia di imposta sui
redditi e di imposta regionale sulle attivita`
produttive esclusivamente in via telematica
entro il 31 luglio dell’anno successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta se-
condo le modalita` stabilite dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni. Sono esonerati dall’obbligo
di invio telematico di cui al presente comma
i contribuenti che non hanno la possibilita` di
utilizzare il modello 730 perche´ privi di da-
tore di lavoro o non titolari di pensione.
219. Le persone fisiche non titolari di red-
diti d’impresa o di lavoro autonomo possono
presentare la dichiarazione dei redditi all’A-
genzia delle entrate mediante spedizione ef-
fettuata dall’estero, entro il termine previsto
per la trasmissione telematica di cui al
comma 218, tramite raccomandata o altro
mezzo equivalente dal quale risulti con cer-
tezza la data di spedizione ovvero avvalen-
dosi del servizio telematico. I contribuenti
esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione ai sensi dell’articolo 1 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, e successive modifica-
zioni, ai fini della scelta della destinazione
dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche prevista dall’articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi
che approvano le intese con le confessioni
religiose di cui all’articolo 8, terzo comma,
della Costituzione, possono presentare, entro
il termine di cui al citato comma 218, appo-
sito modello, approvato ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 lu-
glio 1998, n. 322, e successive modifica-
zioni, ovvero la certificazione di cui all’arti-
colo 4, comma 6-ter, del medesimo regola-
mento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite
di un ufficio della societa` Poste italiane
Spa ovvero avvalendosi del servizio telema-
tico o di un soggetto incaricato della trasmis-
sione in via telematica delle dichiarazioni, di
cui al comma 3 dell’articolo 3 del citato re-
golamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
220. L’Agenzia delle entrate, entro il 1º ot-
tobre di ogni anno, rende accessibili ai contri-
buenti, in via telematica, i dati delle loro di-
chiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita` per ren-
dere accessibili i dati delle dichiarazioni.
221. All’articolo 23 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo pe-
riodo, dopo le parole: «se il percipiente di-