– 55 –
226. Le aliquote dell’imposta regionale
sulle attivita` produttive vigenti alla data del
1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi del-
l’articolo 16, comma 3, del decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ripara-
metrate sulla base di un coefficiente pari a
0,9176.
227. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, d’intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, si provvede alle regolazioni
debitorie necessarie ad assicurare alle re-
gioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009
e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato
percepito in base alla legislazione vigente
alla data del 31 dicembre 2007, anche per te-
nere conto degli effetti finanziari derivanti
dai commi da 43 a 45 del presente articolo.
228. Per l’adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti il-
leciti da parte di terzi, compresa l’installa-
zione di apparecchi di videosorveglianza,
per ciascuno dei periodi d’imposta 2008,
2009 e 2010, e` concesso un credito d’impo-
sta, determinato nella misura dell’80 per
cento del costo sostenuto e, comunque, fino
ad un importo massimo di 3.000 euro per
ciascun beneficiario, in favore delle piccole
e medie imprese commerciali di vendita al
dettaglio e all’ingrosso e quelle di sommini-
strazione di alimenti e bevande.
229. Il credito d’imposta di cui al comma
228, non cumulabile con altre agevolazioni,
deve essere indicato, a pena di decadenza,
nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
puo` essere fatto valere in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modifica-
zioni, non concorre alla formazione del red-
dito ai fini delle imposte sui redditi, ne` del
valore della produzione netta ai fini dell’im-
posta sulle attivita` produttive, e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-
cessive modificazioni.
230. La fruizione del credito d’imposta di
cui al comma 228 spetta nel limite comples-
sivo di 10 milioni di euro per ciascun anno,
secondo l’ordine cronologico di invio delle
relative istanze.
231. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissate le modalita` di at-
tuazione dei commi da 228 a 230.
232. L’agevolazione di cui ai commi da
228 a 230, fermo restando il limite di cui
al comma 228, puo` essere fruita esclusiva-
mente nel rispetto dell’applicazione della re-
gola de minimis di cui al regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione, del 15 di-
cembre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunita` europea agli aiuti di importanza
minore.
233. Agli esercenti attivita` di rivendita di
generi di monopolio, operanti in base a con-
cessione amministrativa, per ciascuno dei pe-
riodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, e` con-
cesso un credito d’imposta per le spese so-
stenute per l’acquisizione e l’installazione
di impianti e attrezzature di sicurezza e per
favorire la diffusione degli strumenti di pa-
gamento con moneta elettronica, al fine di
prevenire il compimento di atti illeciti ai
loro danni.
234. Il credito d’imposta di cui al comma
233, determinato nella misura dell’80 per
cento del costo sostenuto per i beni e servizi
indicati al medesimo comma e, comunque,
fino ad un importo massimo di 1.000 euro
per ciascun beneficiario, in riferimento a cia-
scun periodo d’imposta, deve essere indicato,
a pena di decadenza, nella relativa dichiara-
zione dei redditi. Esso puo` essere fatto valere
in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del
decreto
legislativo
9
luglio
1997,
n. 241, e successive modificazioni, non con-
corre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, ne` del valore della pro-