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duzione netta ai fini dell’imposta regionale
sulle attivita` produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
235. La fruizione del credito d’imposta di
cui al comma 233 spetta nel limite di spesa
complessivo di 5 milioni di euro per ciascun
anno, secondo l’ordine cronologico di invio
delle relative istanze.
236. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissate le modalita` di at-
tuazione dei commi da 233 a 235.
237. L’agevolazione di cui ai commi da
233 a 235, fermo restando il limite di cui
al comma 234, puo` essere fruita esclusiva-
mente nel rispetto dell’applicazione della re-
gola de minimis di cui al regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione, del 15 di-
cembre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunita` europea agli aiuti di importanza
minore.
238. Alle imprese di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
239. Gli aiuti comunitari di cui all’articolo
2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi
dal concorso alla formazione del reddito in
base a quanto previsto dalla stessa disposi-
zione, non concorrono alla formazione del
valore della produzione netta agli effetti del-
l’imposta regionale sulle attivita` produttive
di cui al titolo I del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446.
240. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 di-
cembre 2008 si applicano le disposizioni fi-
scali sul gasolio e sul GPL impiegati in
zone montane ed in altri specifici territori
nazionali di cui all’articolo 5 del decreto-
legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418, nonche´ le disposizioni in mate-
ria di agevolazione per le reti di teleriscalda-
mento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica, di cui all’articolo 6 del
medesimo decreto-legge.
241. E
` istituito presso l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro (INAIL), con contabilita` autonoma e se-
parata, un Fondo per le vittime dell’amianto,
in favore di tutte le vittime che hanno con-
tratto patologie asbesto-correlate per esposi-
zione all’amianto e alla fibra «fiberfrax», e
in caso di premorte in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del Fondo di cui al
comma 241 non escludono e si cumulano
ai diritti di cui alle norme generali e speciali
dell’ordinamento.
243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga,
nel rispetto della propria dotazione finanzia-
ria, una prestazione economica, aggiuntiva
alla rendita, diretta o in favore di superstiti,
liquidata ai sensi del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 30 giu-
gno 1965, n. 1124, o dell’articolo 13, comma
7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e suc-
cessive modificazioni, fissata in una misura
percentuale della rendita stessa definita dal-
l’INAIL.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al
comma 241 e` a carico, per un quarto, delle
imprese e, per tre quarti, del bilancio dello
Stato. L’onere a carico dello Stato e` determi-
nato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e
2009 e in 22 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2010. Agli oneri a carico delle im-
prese si provvede con una addizionale sui
premi assicurativi relativi ai settori delle atti-
vita` lavorative comportanti esposizione all’a-
mianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al
comma 241 e` istituito, senza maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un comitato
amministratore la cui composizione, la cui
durata in carica e i cui compiti sono determi-
nati con decreto del Ministro del lavoro e