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della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
246. L’organizzazione e il finanziamento
del Fondo di cui al comma 241, nonche´ le
procedure e le modalita` di erogazione delle
prestazioni, sono disciplinati con regola-
mento adottato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge.
247. Per il finanziamento di investimenti
per il potenziamento della rete infrastruttu-
rale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari nei porti, con priorita` per
i collegamenti tra i porti e la viabilita` stra-
dale e ferroviaria di connessione, e` attribuito
alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano l’incremento delle ri-
scossioni dell’imposta sul valore aggiunto e
delle accise relative alle operazioni nei porti
e negli interporti.
248. La quota spettante ai sensi del
comma 247 alle regioni e alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano e` computata, a
decorrere dall’anno 2008, a condizione che il
gettito complessivo derivante dall’imposta
sul valore aggiunto e dalle accise sia stato al-
meno pari a quanto previsto nella Relazione
previsionale e programmatica, con riferi-
mento all’incremento delle riscossioni nei
porti e negli interporti rispetto all’ammontare
dei medesimi tributi risultante dal consuntivo
dell’anno precedente.
249. A tal fine e` istituito, nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti, a de-
correre dal 2008, un fondo per il finanzia-
mento di interventi e di servizi nei porti e
nei collegamenti stradali e ferroviari per i
porti. Il fondo e` alimentato dalle somme de-
terminate ai sensi del comma 247 al netto di
quanto attribuito allo specifico fondo dal de-
creto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, di at-
tuazione dell’articolo 1, comma 990, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo e`
ripartito con decreto del Ministro dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture, sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, al netto della quota di gettito eventual-
mente gia` spettante alla regione o provincia
autonoma a norma dei rispettivi statuti. A
ciascuna regione spetta comunque l’80 per
cento dell’incremento delle riscossioni nei
porti nel territorio regionale.
250. Con decreto del Ministro dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentita l’Associazione dei porti
italiani, sono definite le modalita` attuative
della partecipazione alle riscossioni dei tri-
buti erariali e del trasferimento del fondo
di cui al comma 249, nonche´ i criteri per
la destinazione delle risorse e per il monito-
raggio degli interventi.
251. Al comma 1 dell’articolo 3 del de-
creto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze 22 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono
sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per
mille».
252. All’articolo 1, comma 14, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo pe-
riodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del-
l’accertamento l’Agenzia delle entrate ha l’o-
nere di motivare e fornire elementi di prova
per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ri-
cavi o compensi derivanti dall’applicazione
degli indicatori di normalita` economica di
cui al presente comma, approvati con il de-
creto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2007, e successive modifica-