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zioni, fino all’entrata in vigore dei nuovi
studi di settore varati secondo le procedure,
anche di concertazione con le categorie,
della
disciplina
richiamata
dal
presente
comma. In ogni caso i contribuenti che di-
chiarano ricavi o compensi inferiori a quelli
previsti dagli indicatori di cui al presente
comma non sono soggetti ad accertamenti
automatici».
253. Al primo comma dell’articolo 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modifi-
cazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «I criteri selettivi per l’attivita` di ac-
certamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore,
sono rivolti prioritariamente nei confronti dei
soggetti diversi dalle imprese manifatturiere
che svolgono la loro attivita` in conto terzi
per altre imprese in misura non inferiore al
90 per cento».
254. Al primo comma dell’articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni, e` aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «I criteri selettivi per l’attivita` di ac-
certamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore,
sono rivolti prioritariamente nei confronti dei
soggetti diversi dalle imprese manifatturiere
che svolgono la loro attivita` in conto terzi
per altre imprese in misura non inferiore al
90 per cento».
255. Nel fissare i criteri selettivi di cui al-
l’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato, da ultimo, dal comma 254 del
presente articolo, per il quinquennio 2008-
2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici
dovranno concentrare l’attivita` di controllo
sui contribuenti che abbiano computato in
detrazione in misura superiore al 50 per
cento del relativo ammontare l’imposta affe-
rente agli acquisti delle apparecchiature ter-
minali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di telecomunicazioni e delle relative
prestazioni di gestione.
256. Al comma 219 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la
lettera d) del predetto comma 109 si inter-
preta nel senso che le conseguenti attivita`
estimali, incluse quelle gia` affidate all’Uffi-
cio tecnico erariale, sono eseguite dall’Agen-
zia medesima».
257. All’articolo 2 del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, e` aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e suc-
cessive modificazioni, possono essere am-
messe all’amministrazione straordinaria, alle
condizioni e nelle forme previste dal pre-
sente decreto, anche in mancanza dei requi-
siti di cui alle lettere a) e b) del comma 1».
258. Fino alla definizione della riforma or-
ganica del governo del territorio, in aggiunta
alle aree necessarie per le superfici minime
di spazi pubblici o riservati alle attivita` col-
lettive, a verde pubblico o a parcheggi di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi
regionali, negli strumenti urbanistici sono de-
finiti ambiti la cui trasformazione e` subordi-
nata alla cessione gratuita da parte dei pro-
prietari, singoli o in forma consortile, di
aree o immobili da destinare a edilizia resi-
denziale sociale, in rapporto al fabbisogno
locale e in relazione all’entita` e al valore
della trasformazione. In tali ambiti e` possi-
bile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura
di alloggi a canone calmierato, concordato
e sociale.
259. Ai fini dell’attuazione di interventi fi-
nalizzati alla realizzazione di edilizia resi-
denziale sociale, di rinnovo urbanistico ed
edilizio, di riqualificazione e miglioramento
della qualita` ambientale degli insediamenti,
il comune puo`, nell’ambito delle previsioni
degli strumenti urbanistici, consentire un au-
mento di volumetria premiale nei limiti di
incremento massimi della capacita` edificato-